Nuovo Ordinamento Didattico

Nuovo Ordinamento Didattico  (in vigore dall’A.A. 2008/09)

L’Ordinamento Didattico delle Scuole di specializzazione di area sanitaria è stato riformato ai sensi del Decreto M.I.U.R. sul Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria. (GU n. 258 del 5-11-2005- Suppl. Ordinario n.176). Il Nuovo Ordinamento è entrato in vigore a partire dall’Anno Accademico 2008/09, esclusivamente per i nuovi immatricolati, ed è ispirato alle Direttive Comunitarie in tema di formazione medico specialistica. È necessario ricordare preliminarmente, però, che il decreto sul Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria afferma chiaramente che le Università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell’adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo. Pertanto i medici in formazione non saranno obbligati a transitare al nuovo ordinamento, nè potranno di converso optare per lo stesso.

Il predetto decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi (vedi tabella XXX pag…) stabilendo che le Università dovranno adeguare alla norma il proprio Regolamento didattico di Ateneo, di cui all’ art.11 della Legge n.341/1990, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Nuovo Ordinamento è finalizzato al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale fondata su una solida base scientifica e si caratterizza per gli aspetti di seguito sintetizzati:

  1. Coerentemente all’impostazione professionalizzante, un peso preponderante è assegnato alle attività formative che caratterizzano la specificità della Scuola. Oltre due terzi dell’impegno orario dello specializzando sono riservati alle attività pratiche professionalizzanti.
  2. Un terzo dell’impegno complessivo dello specializzando è riservato alle attività formative didattiche, onde assicurare una solida preparazione scientifica. Alla didattica interattiva è assegnato un peso preponderante rispetto alla didattica formale, al fine di assicurare l’acquisizione critica del sapere attraverso un impegno personalizzato e attivo dello specializzando.
  3. Le attività formative, didattiche e professionalizzanti, sono articolate in un rapporto integrato e continuativo, durante tutto il percorso della Scuola. In particolare, in armonia con l’impostazione della Scuola, non è prevista una distinzione né una cesura tra la cosiddetta formazione di base e la formazione pratica professionalizzante.
  4. Per gruppi di Scuole omogenee è stato individuato un ambito di saperi comuni denominato tronco comune, inteso come complesso fondamentale di saperi che valga a supportare e  integrare le attività formative  specifiche di  ciascuna tipologia.
  5. L’attività formativa è affidata a docenti universitari e docenti operanti in strutture non universitarie inserite nella rete della Scuola. Particolare importanza è assegnata alla funzione tutoriale articolata in tre figure distinte: a) docente-tutore ad personam; b) docente-tutore di gruppo; c) specializzando-tutore.
  6. La verifica della qualità dell’apprendimento è affidata a diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale (discussione della tesi di specializzazione integrata dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti-tutori).
  7. A ciascuna Scuola è assegnata una autonomia funzionale e organizzativa, con afferenza alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e l’integrazione in una rete formativa di strutture universitarie ed extra universitarie, proporzionata al numero degli specializzandi e adeguata al conseguimento di un completo addestramento professionale, secondo gli obiettivi formativi della Scuola.

Organizzazione delle Scuole e Rete Formativa

Le Scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono a tre differenti aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici. L’Area dei Servizi Clinici è suddivisa ulteriormente in due sotto-aree: sotto-area dei Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici, sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica

Nell’ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali.

Le Scuole di specializzazione pur avendo sede presso l’Università afferiscono alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e possono essere attivate anche con il concorso di altre Facoltà, fatta salva la classe delle Specializzazioni in Farmaceutica che afferisce alle Facoltà di Farmacia.

Le Scuole di specializzazione operano nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica.

Il concetto di Rete Formativa viene definito per la prima volta dal D.Lgs. n. 368/1999 modificato, laddove si afferma che “Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all’inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso”.

L’Osservatorio Nazionale dunque provvede alla determinazione degli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, verifica i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettua il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché per definisce i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.

A tal fine le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà di Medicina e Chirurgia di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L’ atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all’ art. 3, comma 10, del D.M. 270/2004.

Le Facoltà di Medicina e Chirurgia possono istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia. Per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di corso. Ciò vuol dire che la Scuola deve garantire un volume formativo atto ad ospitare un numero minimo di specializzandi per anno di corso, ma che in realtà gli iscritti possono essere in numero inferiore rispetto a quello minimo definito.

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