In sintesi, abbiamo il piacere di informarvi che
1) un Tribunale nazionale – che si mantiene riservato per evidenti ragioni di opportunità – provvederà nelle prossime settimane alla trasmissione della questione, sollevata dal ricorso in oggetto, innanzi alla Corte di Giustizia Europea;
2) sono state emanate due sentenze favorevoli, a) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO DEL 24/09/2010, b) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA DEL 21/01/2010, che hanno entrambe acclarato l’inadempimento dello Stato Italiano agli obblighi Comunitari, laddove non ha provveduto a riadeguare la ex borsa di studio introdotta nel 1991 (D.Lgs. 257/1991) per un periodo di 16 anni, tenendone bloccato l’importo dal 1992 al 2006: il Giudice ha pertanto ritenuto di ACCOGLIERE SUL PUNTO LE DOMANDE DEI RICORRENTI, AFFERMANDO SPETTARE AGLI STESSI L’ADEGUAMENTO DEL TASSO PROGRAMMATICO SIN DAL 1992.
Tali importanti risultati sono il frutto di una strategia legale comune e coordinata, ma al contempo differenziata, che è stato possibile porre in essere grazie alla creazione su scala nazionale di un Network Legale (composto da circa 40 Studi legali: scarica Resoconto), nato su richiesta e sollecitazione del nostro Segretariato, al quale va il merito di avere intuito la bontà della predetta azione legale.
Gli esiti favorevoli delle sopracitate sentenze, unitamente a quelli che eventualmente si potranno registrare nel futuro prossimo presso altre sedi giudiziarie, dovranno essere oggetto di integrazione presso tutti i Tribunali interessati dal ricorso in questione (in sede di appello per quelli che si sono già pronunciati sfavorevolmente in primo grado di giudizio, o in sede di primo grado per i Tribunali che non si sono ancora espressi), al fine di un adeguamento degli effetti a tutti i soggetti (circa 4200 colleghi) che hanno aderito alla presente azione legale sul territorio nazionale, ma teniamo a precisare. È utile precisare in tale sede che i predetti ricorsi, esitati in un giudizio favorevole ai ricorrenti, saranno molto probabilmente oggetto di impugnazione da parte degli Enti soccombenti e che, pertanto, siamo solo al primo passo dell’iter giudiziario. Ad ogni modo, tali sentenze favorevoli sono di buon auspicio per confidare in una futura definitiva risoluzione positiva del ricorso, nel senso di ottenere il riconoscimento significativo, seppur limitato al momento ad un sostanziale e corposo adeguamento economico, dei diritti negati a migliaia di medici in formazione specialistica a seguito della tardiva applicazione del D.Lgs 368/1999.
Il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.), ex Segretariato Italiano Medici Specializzandi (S.I.M.S.), nel ringraziare i professionisti consociati e coordinati su base nazionale dagli Avv. Giuseppe Pinelli e Francesco Caronia dello STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI, unitamente alle migliaia di colleghi che hanno riposto la loro fiducia nella proposta di ricorso avanzata dal nostro Segretariato, vi terrà aggiornati puntualmente sugli sviluppi che si registreranno nei prossimi mesi attraverso il Portale dei Giovani Medici (www.giovanemedico.it). Fermo restando che è verosimile attendersi che lo Stato Italiano, con i Ministeri ed Enti competenti, verosimilmente interporrà appello nei confronti degli effetti sanciti in primo grado di giudizio, sembra che si sia sulla buona strada per ottenere il riconoscimento significativo, seppur limitato al momento ad un sostanziale e corposo adeguamento economico, dei diritti negati a migliaia di medici in formazione specialistica a seguito della tardiva applicazione del D.Lgs 368/1999.
Per tutti coloro che NON hanno ancora aderito all’azione: in attesa dei rispettivi esiti che si stanno susseguendo nei competenti Tribunali, invitiamo in via preliminare e cautelativa a scaricare il Modulo di DIFFIDA predisposto dagli avvocati, compilarlo e inviarlo per raccomandata con ricevuta di ritorno agli Enti competenti (rispettive Università degli Studi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze) ai recapiti indicati sul modulo.
La copia con prova dell’invio e ricevuta di ritorno vanno conservate e consegnate allo Studio legale Pinelli-Schifani all’atto dell’eventuale adesione.
La diffida è personale e non costituisce impegno alcuno ai fini dell’adesione all’azione legale.
L’utilità di tale azione di diffida è costituito dal riferimento amministrativo (valore interruttivo del termine di prescrizione di cinque anni all’indietro dalla data di spedizione della diffida) a far data dal quale poter far rivalere gli effetti di una eventuale successiva adesione all’azione legale.
Walter Mazzucco
Presidente Nazionale S.I.G.M.