Cambiano le procedure in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai professionisti della Sanità nei EU o extracomunitari. Le novità sono introdotte dal decreto ministeriale 268/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2011.
Il testo riguarda medici chirurghi, specialisti e non, veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi, ostetrici, tecnici di radiologia e infermieri che presentano richiesta di riconoscimento dei titoli maturati all’estero: una volta accolta dal Ministero la domanda, il candidato dovrà sottoporsi a un esame attitudinale diretto «ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l’esercizio della professione», imperniato sulle materie che «non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza è condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione».
Il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell’art. 21, comma 1 e 2, e’ inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d’origine del richiedente, e se la differenza e’ caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.
L’esame, in particolare, consiste in una prova scritta o pratica e in una prova orale, subordinata al superamento della prima. Lo scritto consiste in un questionario a risposta multipla, la prova pratica in una dimostrazione di competenze e abilità «inerenti l’esercizio della professione e riferite a casi operativi».
Il tirocinio, invece, si può effettuare nell’università sede di corso di laurea, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o in una struttura ospedaliera del SSN. Al termine, una relazione curata dai tutor del tirocinante trasmessa al Ministero della Salute certificherà la preparazione del professionista o valuterà l’opportunità di un prolungamento del tirocinio.