La certificazione di malattia on-line

Con il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazione, il Ministro Brunetta ha introdotto una rivoluzione in materia di certificazioni di malattia attraverso la trasmissione ONLINE. A questo decreto è seguita una fase di collaudo del sistema, conclusasi il 31 Gennaio 2011.

Dal Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione sono state, quindi, emesse 3 circolari: la prima il 11.03.2010, la seconda il 28 settembre 2010 e la terza il 23.02.2011, tutte facilmente scaricabili dal sito www.innovazionepa.gov.it, attraverso le quali sono state fornite indicazioni operative relative all´avvio del sistema di trasmissione telematica.

Pertanto a partire dal 1 Febbraio 2011 tutti i medici sia essi medici di medicina generale, di continuità assistenziale, ospedalieri o liberi professionisti, sono obbligati ad effettuare l’invio telematico dei certificati di malattia all’INPS (ma anche l’annullamento o la rettifica di certificati già inviati), attraverso il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le seguenti modalità:

a) utilizzando il servizio Web (sito www.sistemats.it), tramite il quale è anche possibile stampare una copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, e/o inviarne una copia in formato PDF alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore;

b) utilizzando il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services con il SAC;

c) utilizzando i Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR), previsti in Lombardia e in Friuli Venezia Giulia, che rendono disponibili i servizi necessari per la predisposizione e l’invio dei certificati;

d) utilizzando il risponditore automatico che, raggiungibile attraverso il numero verde 800013577, consente di inviare il certificato di malattia utilizzando un normale telefono fisso o mobile, risolvendo quindi eventuali difficoltà temporanee dovute, ad esempio, alla mancanza di un personal computer o di una connessione a Internet, ma dal quale non è possibile ottenere uno stampato della copia cartacea.

Per accedere ai servizi erogati dal SAC, sono disponibili due modalità:

1) se il medico dispone di una CNS (carta nazionale dei servizi – smart card), può accedere direttamente ai servizi seguendo le indicazioni fornite dalla guida operativa disponibile sul sito www.sistemats.it. In pratica, si tratta di effettuare la procedura di registrazione nel caso di primo accesso ed effettuare il semplice login per gli utilizzi successivi;

2) se il medico non dispone di una CNS, deve utilizzare apposite credenziali di accesso (costituite da un codice identificativo e da una parola chiave), che possono essere ritirate presso l’amministrazione territoriale (azienda sanitaria) di competenza.

È opportuno però fare le seguenti precisazioni, onde evitare incomprensioni fra medici e pazienti:

1. per medico curante deve intendersi “colui che cura”, ovverosia chi è attore dell´attimo medico in questione. Sul punto esiste ampia giurisprudenza a riguardo. Inoltre è evidente che sarebbe illegittimo il rilascio di un certificato con relativo giudizio prognostico da parte di altro sanitario che non è stato attore dell´atto medico o chirurgico in questione, mancando lo stesso di elementi certi di valutazione: ciò lo esporrebbe a conseguenze certe in caso di contenzioso in sede civile e penale;

2. la legge sulla certificazione on-line non abolisce la certificazione cartacea;

3. il Codice deontologico dei medici prevede perentoriamente che nessun medico possa rifiutarsi di rilasciare un certificato a richiesta del cittadino;

4. l´utilizzo del PIN è strettamente personale e non cedibile, pertanto non è possibile utilizzare il PIN di un altro medico;

5. chi non è messo nelle condizioni di ottenere il PIN non è sanzionabile perché ciò rientra nei “motivi tecnici” di impossibilità all´invio telematico ed è consentita la certificazione cartacea;

6. i medici sostituti non convenzionati non sono sanzionabili perché la sanzione colpisce la convenzione.

Appare pertanto chiaro che ogni medico è tenuto a ritirare il PIN e a registrarsi nel sito www.sistemats.it, ciò nel rispetto del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Qualora però il medico non si trovi delle condizioni di potere trasmettere il certificato ONLINE per mancanza di strumentazione idonea, come ad esempio mancanza di PC, di collegamento ad internet, ecc., si può procedere alla certificazione cartacea avendo però cura di scrivere sul certificato “IMPOSSIBILITA´ DI TRASMISSIONE TELEMATICA PER MANCANZA DI STRUMENTAZIONE IDONEA”.

Domenico Merendino

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