In calce il testo approvato dalla Camera
Proposta emendativa 10.0100. APPROVATO
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di formazione medico specialistica). – 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche negoziali, per l’inserimento dei medici in formazione specialistica ammessi al biennio conclusivo del corso, all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale costituenti la rete formativa.
2. L’inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su base volontaria, non può dar luogo a indennità o corrispettivi, comunque denominati, diversi da quelli spettanti a legislazione vigente e comporta la graduale assunzione delle responsabilità assistenziali secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione.
3. L’accordo di cui al comma 1 disciplina altresì la partecipazione del medico in formazione alle attività ordinarie delle unità operative di assegnazione, nonché le modalità per consentire l’applicazione delle nuove disposizioni anche ai medici in formazione alla data dell’accordo medesimo.
4. Dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La Commissione
Subemendamenti relativi APPROVATI
0.10.0100.1. (nuova formulazione) APPROVATO
All’articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione finale del medico in formazione specialistica resta di competenza della scuola di specializzazione.
Binetti Paola, Compagnon Angelo
0.10.0100.2.
All’articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: senza mutamento comunque della natura giuridica del rapporto di formazione specialistica e fermo restando che il relativo contratto non può dar in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del predetto Servizio sanitario nazionale né all’instaurazione con lo stesso di alcun rapporto di lavoro.
0.10.0100.3.
All’articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: o corrispettivi fino a: legislazione vigente con le seguenti:, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi.
0.10.0100.4.
All’articolo aggiuntivo 10.0100 della Commissione, comma 4, sostituire le parole: non devono derivare con le seguenti: si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza.
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