– La riorganizzazione interesserebbe tutti i nuovi iscritti alle scuole di specializzazione a partire dal prossimo anno accademico 2013/2014. Per gli specializzandi che nel medesimo anno risulteranno iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, un apposito Decreto del MIUR provvederà ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata ridotta delle scuole interessate. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico saranno iscritti al quarto o successivo anno di corso, invece, resterebbe valido l’ordinamento attuale, senza purtroppo la possibilità di optare al percorso ridotto neanche su base volontaria.
– L’ultima parte dell’emendamento, invece, può essere sintetizzato come una volontà di rafforzamento della possibilità per i medici in formazione specialistica, già prevista dal vigente assetto ordinamentale, ma che verrebbe adesso affermata per legge, di essere formati all’interno delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ma senza incorrere nel loro utilizzo come tappabuchi nei vari Servizi Sanitari Regionali in sostituzione del personale strutturato, il che avrebbe anche comportato un ulteriore riduzione delle possibilità di assunzione o di stabilizzazione per le giovani generazioni di medici. Una nota di perplessità va rivolta all’impostazione di questa parte del testo dell’emendamento, che appare più approntata alla “difesa” dagli effetti del Ddl ex Fazio, piuttosto che volta alla valorizzazione del medico in formazione specialistica. Molto positivo, invece, l’aver ribadito il concetto che il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, debba tener conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione.
In conclusione, l’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) ha seguito passo dopo passo la mediazione che ha portato alla definizione ed approvazione del presente emendamento, cercando di contribuire al cambiamento, che verrebbe introdotto dal recepimento del medesimo in sede di conversione del Decreto Legge 104/13 – “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”. Non a caso molti dei contenuti dell’emendamento tengono conto delle proposte del SIGM.
I Giovani Medici (SIGM) ringraziano quanti tra i Deputati (Crimì, Calabrò, Gigli, Concia, Lenzi, ecc.) si sono spesi per la finalizzazione di tale iniziativa legislativa. Vanno, altresì, riconosciuti i meriti del Governo, e del Ministro Carrozza in primis, che è stato sensibile ed attento alle istanze dei giovani medici anche su tali tematiche. Un particolare ringraziamento ed un plauso va al giovane medico Deputato, On. Filippo Crimì, per l’impegno e la dedizione profusi a sostegno del cambiamento, in ultimo attraverso la riformulazione dell’emendamento in questione. I Giovani Medici (SIGM) esprimono grande soddisfazione per il fatto che sia stata recepita la loro richiesta che la rimodulazione del percorso formativo specialistico universitario post lauream di area sanitaria venga tradotta non in una legge di spesa, come da iniziativa assunta dal MEF che ha prodotto uno specifico articolo in seno al Decreto Legge di Stabilità, bensì in una norma di contenuto. In tal modo, la rimodulazione potrà essere frutto di una scelta ragionata e tarata sugli obiettivi formativi e professionalizzanti e non su un approccio di tipo ragionieristico che si fonda sulla logica dei “tagli lineari”, impostazione che è stata puntualmente colta dal Governo, a cominciare dal Ministro della Salute, On. Lorenzin. Parimenti soddisfacente sarebbe il recepimento, a mezzo del citato emendamento governativo, della richiesta da anni avanzata dai Giovani Medici (SIGM) nel senso di ridurre i tempi medi di accesso all’esercizio della professione medica per i giovani medici Italiani, segnando un passo avanti verso il riallineamento dell’Italia agli standard degli altri Paesi UE. Inoltre, particolare enfasi deve essere posta sul fatto che l’emendamento, nella parte proposta e sostenuta dall’On. Raffaele Calabrò, affermerebbe il principio che la programmazione del fabbisogno di professionalità mediche sia un tassello fondamentale: il SIGM auspica che tale ulteriore appiglio normativo consenta al Ministero della Salute di dotare le Regioni di strumenti adeguati ed intellegibili per effettuare la programmazione delle risorse umane del SSN, a differenza di quanto registratosi in passato.
Dispiace, di contro, che non sia stata recepita la proposta di rendere più immediato il passaggio al percorso di studio abbreviato, predisponendo nel transitorio la possibilità di opzione su base volontaria, il che comporterà sia dei tempi più dilatati per ripristinare la portanza del Capitolo di spesa dei contratti di formazione specialistica, sia, a maggior ragione, l’esigenza di prevedere il reperimento di risorse aggiuntive da destinare a tale capitolo di spesa, in una prospettiva almeno biennale, per garantire il diritto all’accesso alla formazione specialistica per gli aspiranti specializzandi. Ci risulta che a verbale della VII Commissione sia stato riportato in sede di approvazione dell’emendamento l’impegno formale dei gruppi parlamentari a spendersi in tal senso in Senato, ramo presso cui è stato incardinato il Decreto Legge di Stabilità.
Su tale punto i Giovani Medici (SIGM) hanno già avanzato delle proposte specifiche di reperimento fondi in sede di conversione del DL di Stabilità e si preparano a mettere in campo delle decide forme di sensibilizzazione delle Istituzioni.
Nel frattempo, per dare forza e sostegno al percorso di conversione del DL “Carrozza”, i Giovani Medici (SIGM) hanno lanciato un SONDAGGIO on line, rivolto agli specializzandi ed agli aspiranti specializzandi (medici e non medici) finalizzato a meglio orientare l’azione del Legislatore.
Il Consiglio Esecutivo SIGM
EMENDAMENTO DI INIZIATIVA GOVERNATIVA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: “2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 1 gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.
3-quater. La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento previgente.
b) al comma 1 dell’articolo 35, secondo periodo, le parole da “determina” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”.
2-ter.Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell’interessato all’università ove ha sede la scuola di specializzazione, approvata dal Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. L’inserimento necessita altresì del parere favorevole dell’azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”