ULTIMA NOTIZIA: LA REGIONE SARDEGNA HA DELIBERATO IN DATA 26.11.2013, RECEPENDO L’ACCORDO PER L’ESTENSIONE DEL MONTE ORE SETTIMANALE DEI MEDICI TITOLARI, IN PALESE CONTRASTO CON L’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE.
LE GUARDIE MEDICHE SONO ORMAI UN MIRAGGIO PER TUTTI I GIOVANI MEDICI SARDI PRECARI.
LA REGIONE E L’ASSESSORATO HANNO ADOTTATO UNA POLITICA ATTA A OSTACOLARE L’INGRESSO DEI GIOVANI MEDICI SARDI NEL MONDO DEL LAVORO E, QUINDI, IL LORO FUTURO, CREANDO DISOCCUPAZIONE LADDOVE NON CE NE DOVREBBE ESSERE!
GUARDIE MEDICHE A RISCHIO PER I GIOVANI MEDICI SARDI!
Cari colleghi,
lo scorso 24 Aprile l’Assessorato alla Sanità in concerto con le maggiori sigle Sindacali di categoria ha definito dei “nuovi” criteri di assegnazione per il conferimento di incarichi provvisori delle guardie mediche (continuità assistenziale) in apparente contrasto con la normativa vigente (Art. 70 dell’ACN 2009 e art. 19 dell’AIR 2010).
LEGGI LA DELIBERA N 49/32 DEL 26.11.13 REGIONE SARDEGNA
LEGGI L’ALLEGATO DELLA DELIBERA N 49/32 DEL 26.11.13 REGIONE SARDEGNA
LEGGI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO L’AVVISO DELL’ASL 8
La ratio di tale accordo Regione-Sindacati, si basa sull’applicazione, a nostro parere illegittima ed erronea, dei commi 4, 5 e 6 dell’Art. 70 dell’ACN 2009, prevedendo un incremento del monte orario settimanale dei medici titolari da 24 a 38 ore. In tal modo si assisterebbe -ed in alcune ASL si sta già verificando- ad una corposa riduzione degli incarichi trimestrali presso le sedi vacanti, che rappresentano la principale e spesso unica fonte di reddito per i giovani medici precari della nostra Regione.
E’ necessario premettere che i commi di tale articolo debbono essere applicati secondo il loro ordine gerarchico, come meglio specificato all’interno dello stesso.
I commi dell’Art. 70 dell’ ACN (Accordo Collettivo Nazionale) 2009 che regolamentano le sostituzioni e gli incarichi provvisori nell’ambito della continuità assistenziale (Guardia Medica) recitano quanto segue:
Comma 4. Per sostituzioni superiori a 9 giorni, l’Azienda conferisce l’incarico di sostituzione secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’articolo 15, comma 12, o, in mancanza, della graduatoria regionale di settore vigente, con priorità per i medici residenti nel territorio della Azienda.
Comma 5. Qualora non fosse possibile garantire il servizio secondo le procedure di cui al precedente comma, l’Azienda potrà concordare, ai sensi del comma 14 dell’articolo 65, con i medici incaricati un aumento delle ore settimanali oltre il limite di 24 ore e fino al limite massimo di 38 ore.
Comma 6. Ai sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 11, qualora non fosse possibile esperire le procedure di cui al comma 4 ed al comma 5, al solo fine di garantire il servizio si potranno incaricare, per non più di tre mesi l’anno, medici non presenti nella graduatoria regionale vigente, nei casi di carente disponibilità.
In sostanza, come previsto dal comma 4 dell’Art.70 (e come meglio definito nell’Art. 19 dell’AIR), l’assegnazione degli incarichi vacanti (trimestrali) deve rispettare il seguente ordine di priorità all’interno della graduatoria AZIENDALE (è la graduatoria della singola ASL, costituita da tutti i Medici che fanno regolare domanda annuale):
1 Medici presenti nella graduatoria Regionale (con regolare attestato del corso di formazione in Medicina Generale o laureati ante 1994);
2 Medici col Diploma di formazione specifica in Medicina Generale ma non ancora inseriti nella graduatoria Regionale;
3 Medici esclusi dalla graduatoria Regionale, ovvero neo-abilitati, neo-specialisti, specialisti.
Laddove ci fossero ancora sedi vacanti, si dovrebbe, seguendo la gerarchia dei commi che compongono l’Art. 70, applicare il comma 5, ovvero l’estensione da 24 a 38 ore settimanali per i Medici già titolari di guardia che ne facciano richiesta.
Qualora, nonostante l’applicazione dei commi 4 e 5 dell’art.70 dell’ACN, vi fossero sedi vacanti, si applica il comma 6, ovvero gli incarichi potranno essere attribuiti ai Medici in Formazione (Specializzandi e corsisti di MG) per un periodo non superiore ai 3 mesi, ai sensi della Legge 448/2001, art. 19 comma 11.
A prescindere dalla corretta applicazione della norma, manifestiamo il nostro stato di agitazione per un accordo inaccettabile dal punto di vista deontologico e morale, che avvantaggia una parte della categoria medica già tutelata e con una stabile occupazione a scapito dei giovani medici precari, creando disoccupazione laddove non ce ne dovrebbe essere.
Segnaliamo inoltre le testimonianze, sempre più frequenti, di giovani medici aventi diritto che non riescono a lavorare nelle ASL ove tale accordo è stato applicato, poiché alcuni colleghi titolari cedono in maniera poco trasparente e sistematica la maggior parte delle ore mensili senza rispettare la graduatoria aziendale, con conseguente danno economico a carico dei colleghi precari.
In conclusione, il S.I.G.M. Sede Provinciale di Cagliari chiede l’urgente intervento dell’Assessorato alla Sanità e degli Ordini Regionali al fine di tutelare i diritti dei Giovani Medici Sardi già penalizzati dall’attuale crisi occupazionale e dal dimezzamento dei contratti Ministeriali di formazione specialistica finanziati per il prossimo concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione.
RISPONDI AL BREVE QUESTIONARIO AL FINE DI PERORARE LA CAUSA
Il Direttivo S.I.G.M. Cagliari
LA NOSTRA DENUNCIA SUI MEDIA:
TG DI VIDEOLINA DEL 18.11.2013 (CLICCA PER VISUALIZZARLO)
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PER APPROFONDIRE:
DELIBERAZIONE N° 610 ASL DI ORISTANO DEL 22/07/2013
PARERE DEL COMITATO PER LA MEDICINA GENERALE