Da venti anni dall’attivazione in Italia di corsi finalizzati all’acquisizione di una formazione specifica in medicina generale nel nostro paese è ancora possibile svolgere l’attività di medicina generale senza il possesso di tale titolo, contravvenendo a quanto previsto dalla normativa europea che all’art. 29 della Direttiva 2005/36/CE stabilisce che:
“Nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale al possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4. Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.”
Il Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG) dell’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) chiede il pieno recepimento dell’art.29 della Direttiva 2005/36/CE affinché il possesso del titolo attestante l’acquisizione della formazione specifica in medicina generale o la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale diventi condizione indispensabile, salvo condizioni di diritto acquisito, per esercitare la medicina generale. Chiede inoltre che solo in caso di non disponibilità di queste due figure sia permesso a medici non in possesso dei requisiti sopra citati di svolgere, in via temporanea, l’attività di medicina generale. Tale condizione dovrà essere estesa anche a tutta l’attività di sostituzione.
Per attuare quanto detto è innanzitutto necessario la modifica dell’art. 19 comma 11 della L. 28 Dicembre 2001, n. 448, che contravvenendo alla art. 29 della Direttiva 2005/36/CE, stabilisce che:
“11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.”
A tal fine il SIGM chiede
- – Di modificare l’art 19 comma 11 della L. 28 Dicembre n.448 nel modo seguente: dopo turistica sostituire “ma” con: “ . Gli iscritti ai corsi di specializzazione potranno essere”
- – Attuare le iniziative necessarie, sia sul piano normativo che di accordo collettivo nazionale affinché i corsisti possano avere priorità sugli altri medici, eccetto i medici già titolari di titolo attestante una formazione specifica in medicina generale, nello svolgimento delle attività consentite dall’art 19 comma 11 della L. 28 Dicembre n.448.
DIPARTIMENTO DI MEDICINA GENERALE (SIMeG) DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI MEDICI (SIGM)