#SIGM: NECESSARIA UNA REINTERPRETAZIONE DEL DIRITTO ACQUISITO ALL’ESERCIZIO DELLA MEDICINA GENERALE E DEL DIRITTO DI ACCESSO IN SOPRANNUMERO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Il Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG) dell’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) invoca un’interpretazione più stringente del diritto acquisito all’esercizio della medicina generale, attualmente stabilito nel nostro ordinamento dall’art. 30 del D.lvo 17 Agosto 1999, n. 368 .

Tale articolo, recependo l’art. 36 comma 2 della Direttiva 93/16/CEE, poi confermato dall’art. 30 della Direttiva 2005/36/CE, stabilisce tra l’altro che “hanno diritto ad esercitare l’attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all’esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994”.

Tale interpretazione appare molto più permissiva della precedente data dall’art. 6 del Dl 8 Agosto 1991, n. 256 il quale, recependo l’art. 7 della Direttiva 86/457/CEE (che non presenta nella sostanza differenze con l’art. 36 comma 2 della Direttiva 93/16/CEE e con l’art. 30 della Direttiva 2005/36/CE), stabiliva che “hanno diritto ad esercitare l’attività professionale in qualità di medico di medicina generale i titolari, alla data del 31 dicembre 1994, di un rapporto convenzionale disciplinato dagli accordi collettivi nazionali previsto dall’art.48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.

A oltre vent’anni dall’istituzione di un percorso formativo specifico per l’accesso all’esercizio della medicina generale, non si può permettere che un professionista, pur in possesso al 31 dicembre 1994 del diritto all’esercizio della medicina generale, ma che abbia svolto nei vent’anni successivi una diversa attività professionale, possa accedere oggi all’esercizio della medicina generale.

Chiediamo pertanto:

  • che in tema di diritto acquisito venga adottata un’interpretazione più stringente, analogamente a quella presente nella prima stesura del DL 8 Agosto 1991, n 256.
  • che il diritto acquisito all’esercizio della medicina generale (oggi riconosciuto a tutti i medici abilitati entro il 31 Dicembre 1994) venga riconosciuto solo a chi abbia effettivamente usufruito di tale diritto esercitando l’attività di medico di medicina generale o di medico di continuità assistenziale, documentando l’esercizio di tale attività per almeno tre anni consecutivi.

Analogamente a quanto detto pocanzi, per tutelare chi frequenta e ha frequentato il Corso di Formazione in Medicina Generale (CFSMG), il SIGM chiede l’eliminazione o quantomeno una forte restrizione della possibilità di accesso in soprannumero al CFSMG.

Se l’art. 3 della L. 29 Dicembre 2000, n.401 interveniva a compensare una presunta penalizzazione dei colleghi iscritti in data precedente il 31 dicembre 1991 al corso di laurea in medicina e chirurgia, a seguito dell’introduzione del CFSMG, è pur vero che, a vent’anni dall’introduzione di tale corso, si possa ritenere di aver lasciato un congruo lasso di tempo per permettere a coloro i quali desiderassero colmare tale penalizzazione di porvi rimedio. Si registra inoltre come attualmente in molti casi tale possibilità rappresenta semplicemente lo sbocco di colleghi iscritti all’università oltre vent’anni fa, ma laureatisi invece di recente con notevole ritardo.

Riteniamo non più accettabile tale accesso facilitato. Ricordiamo a tal proposito che in alcuni corsi la percentuale dei corsisti soprannumerari sfiora il 40% degli iscritti.

Chiediamo pertanto:

  • che venga abrogato l’art. 3 della Legge 29 Dicembre 2000, n.401,  ritenendo ormai, alla luce del tempo trascorso, non più giustificabile l’accesso senza alcun concorso al CFSMG.

Si invitano pertanto le autorità competenti ad attuare le iniziative necessarie, sia sul piano normativo che di accordo collettivo nazionale.

DIPARTIMENTO DI MEDICINA GENERALE (SIMeG)

dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI MEDICI (SIGM)

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