Care Colleghe e Cari colleghi,
è stato ufficialmente pubblicato sul Portale del MIUR DM interministeriale di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria col relativo allegato contenente i nuovi ordinamenti didattici. Il Decreto è stato inviato alla Corte dei Conti ed è in prossima applicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
CHI È INTERESSATO. L’attuale decreto sostituisce il precedente datato al 1 Agosto 2005 ed è valido sia per le scuole destinate a medici sia per quelle ad esclusivo accesso per i “non medici”, con effetto immediato a partire dall’anno accademico 2014/2015. Restano da normare le scuole ad accesso misto ovvero quelle che prevedono l’accesso sia dei medici sia di altri professionisti della salute (microbiologia e virologia, patologia clinica, biochimica clinica, genetica medica, farmacologia, tossicologia clinica); il tutto è demandato a successivo decreto da emanare a 60 giorni dalla pubblicazione del presente.
COSA CAMBIA. Il numero totale delle scuole passa da 57 a 50 e contestualmente vi sarà una riduzione della durata di buona parte delle stesse (vedi Tabella 1 tratta da elaborazione Sole24ore Sanità). I risparmi ottenuti dalla razionalizzazione potranno essere utilizzati per finanziare nuovi ulteriori contratti per i futuri concorsi. La riduzione della durata sarà raggiunta attraverso una razionalizzazione del tronco comune, lasciando intatte le ore dedicate alle attività professionalizzanti di classe specialistica.
Nonostante la riduzione della durata, come ripetutamente chiesto con forza dalla nostra associazione negli ultimi anni, sarà garantita la possibilità per gli specializzandi di svolgere attività presso istituzioni estere e fuori rete formativa per una durata massima di 18 mesi, in ciò consolidando una determinazione che era stata assunta con un provvedimento “labile” in sede di Conferenza Stato-Regioni. (leggi qui dal sito del CNSU)
OBIETTIVI FORMATIVI E PERCORSI DIDATTICI. Per il conseguimento del Titolo lo specialista in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi per le scuole articolate in 3 anni, e di 240 CFU complessivi per le scuole articolate in 4 anni di corso e 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in 5 anni di corso. L’articolo 2 stabilisce che per ciascuna tipologia di Scuola venga indicato il profilo specialistico e siano identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali. I percorsi didattici sono articolati nelle attività formative e queste sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari (SSD). Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti: BASE (5 CFU); AFFINI (5 CFU per attività di integrazione multidisciplinare, altrimenti assorbibili nelle caratterizzanti); PROVA FINALE (10-15 CFU); ALTRE (5 CFU per attività utili a sviluppare competenze linguistiche, relazionali e informatiche); CARATTERIZZANTI, divise in attività di TRONCO COMUNE (10-15 CFU) e SPECIFICHE (minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in 3 o 4 anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso).
Il provvedimento intende “valorizzare ancora di più, rispetto al passato, l’obiettivo professionalizzante delle scuole di specializzazione”. È stato previsto a tal proposito che almeno il 70% della formazione venga dedicato allo svolgimento di attività pratiche (secondo il rapporto 30h = 1 CFU, viene equiparato il monte orario al contratto del personale strutturato SSN: 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in 4 anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso) e che le stesse vengano espletate non solo nelle università, ma anche nei presidi ospedalieri e nelle strutture territoriali del SSN. Infatti, la scuola di specializzazione si articolerà nell’ambito di una rete formativa integrata universitaria ed extrauniversitaria, così come previsto dalla legge 368 del 1999, ma troppo spesso disatteso in passato, con strutture che dovranno rispondere a requisiti, standard e criteri di qualità congrui per singola tipologia e scuola di specializzazione, al fine di garantire una formazione adeguatamente professionalizzante agli specializzandi.
L’Università, inoltre, sarà chiamata ad emanare bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avverrà mediante la valutazione del CV scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. L’Università e la Struttura sanitaria di riferimento, nell’ambito delle rispettive competenze, definiranno di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all’attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti Organi accademici. Tali professionalità assumeranno il titolo di “Professore a contratto” ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi. Il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle Strutture coinvolte nell’attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a contratto fa parte, nel rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture dell’Università, del Consiglio della Scuola e concorre all’elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso. L’attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell’eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario regionale, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio.
Viene inoltre istituzionalizzata l’attività di docenza delle scuole di specializzazione che entrerà a far parte del carico didattico (senza retribuzione aggiuntiva) dei docenti universitari. “Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1 del d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l’attività didattica all’interno delle Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari (Art 2, comma 5)”. In tal modo i docenti universitari “non saranno costretti” a disertare le lezioni delle scuole di specializzazione per far fronte agli oneri formativi dei corsi di studio.
RETE FORMATIVA: Nel Decreto si specifica l’inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell’attività annualmente svolta. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni vicini, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall’Università su proposta del Consiglio della Scuola.
Durante il periodo di specializzazione e per le attività svolte all’interno della rete formativa, lo specializzando dovrà essere coperto da polizza assicurativa a carico della struttura.
Viene rimarcato che lo specializzando, nell’assunzione progressiva di responsabilità, in riferimento a competenze acquisite in progress e certificate dal tutor nel Libretto Diario, non potrà in nessun caso essere utilizzato in totale autonomia ovvero in sostituzione del personale di ruolo ([…]lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il periodo formativo, con particolare riguardo all’ultimo anno del corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Tutor nel Libretto diario […] in ogni caso lo specializzando di non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica).
Durante il periodo formativo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria extrauniversitaria, la stessa (attraverso il Dirigente dell’Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile dell’attività dello specializzando.
RIDUZIONE E OPZIONALITÀ: Tale Decreto, come detto, prevede una riduzione della durata di gran parte dei corsi (link all’allegato e Tabella 1)
A tal proposito si rappresenta che è prevista la possibilità per gli specializzandi iscritti ai primi anni di corso di optare al percorso abbreviato, il che consentirebbe di recuperare risorse dalla copertura dei contratti in essere, che potrebbero essere destinati per il finanziamento di contratti aggiuntivi ministeriali ma anche regionali, per le Regioni che in passato hanno investito con proprie risorse nella formazione post lauream del medico.
Nel dettaglio, per quanto riguardo la possibilità di opzione per gli specializzandi già iscritti, il DM rimanda quindi alla Legge 114/2014 che prevederebbe possibilità di opzione per quelli attualmente iscritti al primo, secondo e terzo anno per le scuole che passeranno da cinque a quattro anni. Per le scuole che passeranno da sei a cinque anni invece dovrebbe essere coinvolto anche l’attuale quarto anno. Come fortemente voluto e richiesto dal SIGM, verrà garantita l’opzione di scelta.
Le modalità di applicazione della norma, in particolare per quanto riguarda la rimodulazione del percorso di chi è già iscritto, saranno stabilite dagli Organi accademici delle singole Università. A tale proposito ci auspichiamo che gli organi collegiali preposti (CUN, CRUI, Conferenza permanente dei Presidenti dei CDM di Medicina e Chirurgia, Intercollegio) diano indicazioni chiare ed univoche.
Ricordiamo infine che per l’applicazione della norma e l’attivazione delle scuole col nuovo ordinamento sarà necessario emanare un ulteriore decreto per aggiornare il decreto attuale sugli standard e requisiti delle scuole di specializzazione di area sanitaria. A quel punto, le Università dovranno caricare sul sito Cineca i nuovi dati, che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, che –ricordiamo- ad oggi non è stato ancora riattivato.
Il Dipartimento Specializzandi SIMS
Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)