Cari Colleghi,
ricordiamo che per i professionisti sanitari obbligati all’iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio della professione, l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale;
per i professionisti sanitari non obbligati all’iscrizione all’Albo professionale, l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione professionale.
A titolo di esempio, per un collega abilitato alla professione dal 18/02/2015, l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio 2016.
Invitiamo tutti a prendere visione della Determina della CNFC 23 Luglio 2014 – 10 Ottobre 2014 in materia di Crediti Formativi ECM, disponibile al seguente link http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/DETERMINA_CNFC_23072014_10102014.pdf.
Il Consiglio Esecutivo SIGM