PERCORSO SPECIALISTICO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE. DIFFUSI TIMORI INFONDATI TRA I CORSISTI E I GIOVANI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER CREARE MOVIMENTO DI OPINIONE CONTRO IL CAMBIAMENTO. FACCIAMO CHIAREZZA.

Assistiamo negli ultimi giorni al diffondersi sul web di notizie allarmanti sulle conseguenze dell’evoluzione in percorso specialistico della formazione specifica in medicina generale, sostenute per giunta da vari esponenti del mondo sindacale. Tale allarmismo è stato motivato, oltre che con il tema “evergreen” dell’equipollenze, con una lettura approssimativa della proposta di bozza del nuovo ACN proposta dalla Sisac, arrivando ad ipotizzare scenari complottistici finalizzati a fare della medicina generale una valvola di sfogo occupazionale per i medici specialistici.

Riteniamo pertanto utile e corretto nei confronti dei colleghi cercare di chiarire le incertezze createsi in questi giorni, raccogliendo e dando risposta ai più frequenti timori alimentati in questi giorni e fornendo, nell’esposizione, i riferimenti normativi in modo tale che tutti possano verificare personalmente quanto detto.

 

L’evoluzione a percorso specialistico della formazione specifica in medicina generale aprirà all’ “invasione della medicina generale”?

Ricordiamo che l’Italia è uno dei pochissimi Paesi Europei dove la formazione specifica in medicina generale non è considerata una specializzazione, senza per questo assistere nel resto d’Europa alla tanto temuta “invasione della medicina generale”.

L’esercizio della professione di medico di medicina generale è vincolato dalla normativa europea al possesso di un titolo attestante una formazione specifica in medicina generale (Art. 7 Direttiva 86/457/CEE , Art. 36 Direttiva 93/19/CE, Art. 29 Direttiva 2005/36/CE ). A tale normativa l’Italia deve attenersi, tanto che l’ormai famoso D.lvo 17 Agosto 1999, n. 368 che regola la formazione specifica in medicina generale italiana, altro non è se non il recepimento di una di queste direttiva: la Direttiva 93/19/CE. Il D.lvo reca in sé, infatti, l’ “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”. La normativa europea prevede che il titolo possa essere rilasciato al termine di un percorso di formazione specifica in medicina generale, che ogni Stato Membro è tenuto a istituire.

La normativa prevede la possibilità, inoltre, che gli Stati Membri possano decidere di rilasciare il titolo a chi abbia compiuto una formazione diversa da quella sopra citata, purché complementare, fissandone i requisiti minimi:

1) essere rilasciata da un ente riconosciuto;

2) prevedere 6 mesi all’interno di un ambulatorio MMG o dove si dispensino cure primarie;

3) comprova conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quelle fornite dal percorso di formazione specifica in MG.

Questa possibilità, per giunta non recepita in Italia, se da una parte non limita al solo percorso di FSMG la possibilità di rilasciare il titolo di FSMG, dall’altra fissa dei paletti molto precisi sul profilo professionale di chi può esercitare la professione di medico di medicina generale. A tal proposito è utile far presente come, in Italia, potrebbe ambire a soddisfare i requisiti sopra citati solo la Scuola di Specializzazione di Medicina di Comunità e Cure Primarie e non altre Scuole di Specializzazione. Da notare come la normativa europea non parla di equipollenze, ma, negli Stati che ammettono tale possibilità, consente il rilascio stesso del titolo attestante la formazione specifica in medicina generale.

 

La specializzazione in medicina interna e titoli equipollenti sono, secondo l’ultima bozza ACN avanzata dalla Sisac, titoli sufficienti per l’iscrizione alla graduatoria regionale?

No. Questo errore interpretativo della bozza dell’ACN è stato generato ponendo l’accento sulla lettura del solo Allegato 1, in cui sono elencati i titoli utili per la formazione delle graduatorie regionali, tralasciando di precisare che le condizioni necessarie per l’iscrizione alla graduatoria regionale sono in realtà stabilite dall’Art. 17 comma 3. Tra le condizioni necessarie, infatti, si ritrova il possesso dell’ “attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche e integrazioni.” Da notare che nell’ ACN 2005 in vigore, all’Art. 15 era presente la stessa condizione: “essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277”. Le due scritture sono infatti equivalenti dal momento che il D.lvo 277/2003 introduce una modifica (l’introduzione del trienno al posto del biennio) al D.lvo 368/99, in recepimento della Direttiva 2001/19/CE. Per i motivi sopra esposti, titoli equipollenti per esercitare la professione di medico di medicina generale non esistono.

Rispetto al precedente ACN, tuttavia, si registra un maggior peso dato ai titoli di specialista in medicina interna/equipollenti e affini a questa disciplina, che passano rispettivamente da 2 e 0,5 punti a 4 e 2 punti. Ciò vuol dire che chi possiede già un titolo di formazione specifica in medicina generale, ma ha al contempo una formazione specialistica ricevuta nelle discipline sopracitate, vedrà pesare maggiormente in graduatoria rispetto al passato la propria formazione specialistica. La scelta può essere discutibile, ma si tratta di un bagaglio culturale che la Sisac ha ritenuto opportuno valorizzare. L’aver aumentato il peso di tali formazioni specialistiche, senza necessità di scomodare tesi complottiste, dovrebbe far riflettere sul fatto che evidentemente il titolo di specialista in tali discipline viene ritenuto, rispetto al passato, indice più affidabile di garanzia della qualità del professionista. Più che un tentativo di valorizzare la specializzazioni in medicina interna con le sue equipollenze e affinità, ci chiediamo se questo non rappresenti un’accresciuta sfiducia nel valore della formazione fornita dai corsi di formazione specifica regionali e, pertanto, un segno da interpretare in modo diametralmente opposto di chi vede nei corsi regionali una “difesa” della medicina generale.

 

Se per esercitare la medicina generale è necessario un titolo di formazione specifica in medicina generale perché i medici abilitati entro il ’94 possono esercitare la professione di medico di medicina generale?

I medici abilitati prima del 1 Gennaio 1995 possono esercitare la medicina generale in virtù del diritto acquisito. Anche questo aspetto non dipende dalle norma italiana, bensì dalla stessa normativa europea (Art. 7 Direttiva 86/457/CEE , Art. 36 Direttiva 93/19/CE, Art. 29 Direttiva 2005/36/CE ) e stabilita nella nostra normativa nazionale all’Art. 30 del D.lvo 368/99. L’interpretazione attuale del diritto acquisito, particolarmente generosa, lascia sostanzialmente la possibilità a tutti gli abilitati entro il 1 Gennaio 1995 di accedere alla medicina generale (CLICCA QUI per saperne di più)

 

Se per esercitare la formazione specifica in medicina generale è necessario un titolo di formazione specifica in medicina generale, perché i medici abilitati non in formazione possono esercitare la medicina generale anche senza FSMG?

In realtà questa è un’anomalia Italiana. Il motivo è da ricondursi verosimilmente ad un’interpretazione molto lassa della normativa europea, come stabilita all’Art. 29 Direttiva 2005/36/CE, limitandone l’applicazione solo al fine dell’iscrizione alla graduatoria regionale e quindi al convenzionamento. Sebbene con qualche debole accenno (vedi Art 37 comma 3 dell’ACN in vigore), un’interpretazione stringente della normativa europea non sembra essere stata posta tra le priorità delle precedenti contrattazioni dell’ACN. A causa di ciò, inoltre, durante il corso di formazione specifica in medicina generale i corsisti non solo non vengono impiegati come gli unici medici a poter esercitare la professione di medico di medicina generale in assenza di attestato di formazione specifica in medicina generale, ma si vedono sistematicamente scavalcati da colleghi non in possesso di titolo di formazione specifica in medicina generale (CLICCA QUI per saperne di più).

 

Se la formazione specifica in medicina generale diventa una specializzazione il mio titolo non avrà più valore?

Come detto sopra, per esercitare la professione di medico di medicina generale è necessario essere in possesso di un attestato di formazione specifica in medicina generale. Il Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale conseguito a seguito di un corso triennale è e rimarrà uno di questi titoli. A tal proposito non tutti sanno che in Italia esistono già altri tre titoli, precedenti a quello rilasciato attualmente dai corsi triennali (D.lgs 17 Agosto 1999, n. 368 e D.lgs 8 Luglio 2003, n. 277) , che attestano una formazione specifica in medicina generale: 1) Attestato di compiuto tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale (L. 8 Aprile 1988, n.109); 2) Attestato di formazione specifica in medicina generale (D.Lgs 8 Agosto 1991, n.256); 3) Diploma di formazione specifica in medicina generale (corso biennale; D.lgs 17 Agosto 1999, n. 368). Quindi i titoli di formazione conseguiti continueranno ad avere lo stesso valore che possiedono attualmente.

Se la formazione specifica in medicina generale diventa una specializzazione la formazione dei futuri medici di medicina generale avverrà negli ospedali anziché sul territorio?

Come già ripetuto la formazione specifica in medicina generale è una specializzazione in molti Paesi europei, senza che ciò implichi che tale formazione avvenga solo negli ospedali. Domina l’idea che debba esistere necessariamente un’identità tra Università e Ospedale, senza far notare che tale identità è essa stessa un prodotto culturale dell’evoluzione storica della formazione medica, conseguenza dell’ospedalo-centrismo che ha caratterizzato la medicina e di conseguenza la formazione medica. Oggi, tuttavia, sappiamo che la medicina richiede una riconversione verso il territorio e pertanto è giunta l’ora che gli enti e le istituzioni dedicati alla formazione escano dagli ospedali e che al contempo il territorio sappia diventare un centro della formazione medica, sia pre-laurea che post-laurea.

Il richiamo al Medico di Cure Primarie è un chiaro riferimento alla volontà di aprire ad altri specializzazioni la medicina generale.

Il termine medico di cure primarie risulta utilizzato nella bozza di ACN per indicare, nel ruolo unico, indistintamente il medico a ciclo di scelte e il medico ad attività oraria. Su questo termine sui social si è assistito alle più fantasiose ideazioni, facendo leva sul fatto che tale termine è presente nel nome della Scuola di Specializzazione proposta come percorso specialistico per la FSMG dalle Regioni. Appare peraltro singolare osservare come nel precedente ACN si usasse il termine medico di assistenza primaria senza che questo generasse particolari reazioni. Dal momento, inoltre, che cure primarie e assistenza primaria sono in Italia sinonimi, è verosimile che, essendo il termine medico di assistenza primaria già stato utilizzato in passato, al fine di non generare confusione, si sia semplicemente preferito il termine cure primarie.

Preoccupano per altro vedere in più commenti come le cure primarie/assistenza primaria sia spesso identificata con la sola figura del medico di medicina generale, mentre teniamo a ricordare come l’assistenza primaria/cure primarie altro non sono che l’universo al cui interno si colloca anche la medicina generale.

 

Invitiamo i colleghi a prendere personalmente visione dei riferimenti normativi riportati al fine di non cadere preda dei timori che si sono propagati nella rete. Ci auguriamo inoltre che possa aprirsi una discussione seria sul tema dell’evoluzione della formazione specifica in medicina generale, che permetta ai corsisti di farsi un’idea non condizionata sulle opportunità e sui limiti di tale evoluzione.

Il Dipartimento di Medicina Generale del SIGM sostiene la proposta delle Regioni di istituire un percorso specialistico per la FSMG che nasca dall’incontro dell’unica esperienza universitaria dedicata alle cure primarie, l’attuale Scuola di Medicina di Comunità e Cure Primarie, ma prevedendo al contempo la valorizzazione del bagaglio esperienziale dei Corsi regionali. La proposta, prendendo le mosse dalla Scuola di Medicina di Comunità e Cure Primarie, ne prevede la ridefinizione dell’ordinamento didattico, della durata, dei criteri e degli standard per l’accreditamento delle strutture della rete formativa mediante un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. In tale sede è prevista l’individuazione delle modalità per la valorizzazione e l’inclusione nel processo formativo del patrimonio esperienziale delle scuole regionali di medicina generale. La proposta prevede il coinvolgimento del MIUR nella definizione dei protocolli di intesa al fine di disciplinare le modalità del rapporto di collaborazione per la formazione specialistica dei medici di medicina generale. Se ben guidato questo processo rappresenterebbe in sostanza l’evoluzione e riqualificazione delle reti territoriali dei CFSMG, consentendo tuttavia alla formazione in medicina generale di assumere lo stato di Scuola di Specializzazione con tutte le conseguenze in termini di accesso alla ricerca e promozione della cultura delle cure primarie che questo può comportare, sia nella formazione post-laurea che pre-laurea.

Consci che l’evoluzione in percorso specialistico non risolverà in automatico i problemi della formazione specifica in MG, crediamo che tale passo getterà le premesse affinché questo processo prenda finalmente il via anche in Italia, dopo 20 anni di sostanziale ristagno. Crediamo inoltre che il riconoscimento accademico della formazione specifica in medicina generale possa rappresentare un’importante occasione di valorizzazione dell’intera Medicina Generale, tanto più proficuo quanto la Medicina Generale saprà guidare con coraggio tale processo, anziché ostacolarlo per attendere casomai, in un futuro non troppo lontano, di dover ricorrere frettolosamente ai ripari se il cambiamento verrà imposto dalla Comunità Europea.

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