Emendamenti Concorso di Specializzazione: i chiarimenti dei Giovani Medici

Intendiamo richiamare l’attenzione su un emendamento in tema di formazione medica specialistica, recentemente presentato in seno al Decreto Legge di Semplificazione http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=18&id=1094568&idoggetto=1095835 Da sempre la nostra Associazione è a favore della trasparenza. Non a caso, negli scorsi anni, ha sostenuto in prima linea la riforma dell’accesso alle Scuole di Specializzazione, fondata su un concorso a graduatoria nazionale. E siamo, ancora oggi, impegnati per richiedere la semplificazione degli standard organizzativi delle prove di accesso alle SSM. Pertanto, non possiamo che accogliere favorevolmente qualsivoglia emendamento che preveda la pubblicazione, prima dello svolgimento delle prove concorsuali, del numero di contratti di formazione specialistica abbandonati nel corso dell’anno accademico precedente (cosa peraltro parimenti richiesto dalla nostra Associazione in passato (https://drive.google.com/file/d/1Jz4JgrQ5qqr2ZLREi2uYwEEhzt4pgY9f/view).

 

Tuttavia, è bene fare alcune precisazioni a beneficio di giovani medici aspiranti specializzandi. In verità, già dal 2014, tale aspetto è regolamentato nei Bandi di accesso alle scuole di specializzazione, laddove è stabilito quanto segue:

 

1) Premesse: VISTA la nota del 4 aprile 2018 prot. n. 10781 con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con riferimento alla coorte di specializzandi iscritti agli a.a. precedenti all’a.a. 2017/2018, ha comunicato al Ministero dell’Economia e Finanze l’ammontare della spesa prevista per l’A.A. 2017-2018, comprensiva anche delle sospensioni, relativa alla corresponsione dei contratti di formazione medica specialistica già in essere, al netto della quale risultano attivabili con risorse statali n. 6.200 contratti di formazione medica specialistica per l’A.A. 2017-2018;2

 

2) Articolo 10: […] “I contratti di formazione specialistica eventualmente resisi liberi sono oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell’ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici.”

Nonostante ciò, in passato è stato fatto notare come non ci sia corrispondenza tra il numero di contratti abbandonati/non assegnati nell’anno accademico precedente e quello dei contratti rimessi a bando nell’anno accademico successivo. Come mai accade?

 

Anche questo è già in parte spiegato nel bando, sempre nelle premesse: TENUTO CONTO che parte delle risorse residue relative all’a.a. 2016-2017 sono state accantonate, in via prudenziale, a copertura delle eventuali spese a carico dello Stato per il finanziamento dei contratti di formazione medico specialistica quale conseguenza di una eventuale soccombenza del Ministero nel contenzioso instaurato avverso la procedura concorsuale relativa all’a.a. 2016/2017;” (http://www.miur.gov.it/documents/20182/6487429/DECRETO+N.+1208+DEL+17+MAGGIO+2018.pdf/f9b6cab8-505b-49cc-ab45-af45d70237fc?version=1.0)

 

Ma vi sono non altri meccanismi di natura amministrativo-contabile che riteniamo opportuno spiegarvi di seguito. Giova spiegare, innanzitutto, che la contabilità nella Pubblica Amministrazione segue l’anno solare (inizio 1 gennaio e scadenza 31 dicembre) e non certamente quello accademico. Per di più, l’anno accademico di riferimento per le scuole di specializzazione è sfalsato di un anno indietro nel tempo (gli attuali neospecializzandi risultano iscritti all’a.a. 2017/2018, con inizio delle attività assistenziali il 1° novembre 2018).

Laddove, ad esempio, si sia registrata nel precedente anno accademico una rinuncia in corso d’opera, non è detto che le corrispondenti economie liberatisi, a causa di ineludibili passaggi economico-contabili e del predetto disallineamento, possano essere immediatamente disponibili in tempo per il successivo bando di specializzazione.

Infatti, lo Stato centrale trasferisce le somme spettanti alle Università tramite il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), con cadenza annuale.

Ogni coorte di specializzandi ha iniziato la propria attività in anni differenti: può accadere che un medico in formazione specialistica rinunci all’inizio dell’anno accademico, ma può anche accadere che rinunci ad anno iniziato, o magari a ridosso del 31 Dicembre quando la contabilità solare è già chiusa (in molti casi, se vi rivolgete alle vostre Segreterie, vi rendete conto che la contabilità chiude già nelle prime settimane di Dicembre, per poi riaprire a Gennaio). Qualora accada una situazione del genere, la rinuncia viene contabilizzata ancora per l’anno successivo, cioè nel concorso che viene bandito due anni dopo l’effettiva rinuncia.

In altre parole, se si registra la rinuncia di un contratto entro un termine temporale utile, ovvero tale da allinearsi con le scadenze amministrative, allora in linea teorica si potrebbe disporre delle economie per l’anno successivo. Ma se, come invece avviene spesso, tale rinuncia è troppo a ridosso della scadenza dell’anno solare (31 dicembre) o se scavalla nell’anno solare successivo, tali economie non sono immediatamente recuperabili dalla Stato. Ne consegue, pertanto, che le Università non “conservano” tali somme, nè sono autorizzate ad utilizzarle per finalità diverse da quelle della formazione medica specialistica. Semmai, parte di tali fondi residuali (ma potrebbe accadere tutti) sono utilizzati dalle Università, di concerto con il MEF ed il MIUR, per coprire le spettanze relative al recupero della formazione da parte delle giovani colleghe che esercitano il diritto del congedo di gravidanza, ovvero da parte di tutti quei colleghi che siano costretti ad assentarsi dalla formazione/lavoro per periodi superiori ai 40 giorni. Queste colleghe e questi colleghi dovranno recuperare la formazione in coda all’anno di riferimento, percependo di diritto la parte fissa della retribuzione. Ne consegue che, di anno in anno, attraverso il FFO lo Stato trasferisce alle Università le risorse spettanti al netto delle risorse residue, recuperando, laddove necessario, le risorse non effettivamente erogate dall’Università, anche se risalenti.

 

Alla base di tutto, al di là della complessità di tali passaggi, la garanzia che le risorse residuali destinate ai contratti di formazione medica specialistica non vengano “distratte” per altre finalità, deriva dal fatto che nel bilancio statale esiste un capitolo di spesa dedicato ai contratti di formazione specialistica e, pertanto, a quello si deve fare riferimento. Ed ogni eventuale storno, non potrebbe che avvenire tramite espresse disposizioni in sede di bilancio dello Stato. Non ci risulta che, almeno negli ultimi 10 anni, una siffatta fattispecie si sia mai verificata, anzi, il capitolo del spesa, a partire dall’anno accademico 2012/2013 è stato sempre progressivamente implementato.

 

In conclusione, ben venga la trasparenza, ma sia altrettanto benvenuta una rappresentanza competente e responsabile, tale da fornire ai medici in formazione specialistica ed agli aspiranti Specializzandi informazioni complete ed esaustive. Il rischio, altrimenti, è quello di scadere in  annunci sensazionalistici o, addirittura, di dare informazioni distorte rispetto alla verità fattuale. Nel caso dell’emendamento in questione, pertanto, non è per nulla detto che rendere note “per legge” quante e quali risorse siano residuate dalla rinunzia, ovvero dalla non assegnazione, di contratti nel corrente anno accademico, possa tradursi, nel prossimo bando di concorso, in una pedissequa disponibilità di tali somme per stanziare contratti aggiuntivi.

 

Il Segretariato Italiano Giovani Medici

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