A seguito di quanto stabilito all‘art. 1 del DL 9 marzo 2020 n°14, alcune Regioni hanno già predisposto e pubblicato manifestazioni d’interesse per specialisti, medici in formazione specialistica e medici abilitati, al fine di formulare delle graduatorie cui attingere nel corso di questa emergenza.
In questo momento di estrema necessità, tantissimi colleghi vorrebbero potersi adoperare in questa emergenza e mettersi a disposizione delle Autorità al fine di contenere quanto possibile questa situazione e di prestare servizio ove richiesto. Tuttavia, ci dispiace dover constatare che ci viene chiesto di dare il massimo, tralasciando alcuni aspetti fondamentali della nostra condizione di medici in formazione come responsabilità, aspetti fiscali ed assicurativi che NON CI TUTELANO.
Queste PERPLESSITÀ non trovano risposta nei provvedimenti presi e anzi alimentano dubbi e incertezze che si scontrano con la nostra volontà di impegnarci al massimo in questo momento critico.
Cercheremo comunque di rispondere ai vostri quesiti e ad essere chiari per quanto possibile.
Le tipologie di contratto previste dal Decreto Legge 9 Marzo 2020 per i medici in formazione specialistica sono due:
- incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020;
- contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative (come da articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
In relazione a queste due opportunità di contratto, rispondiamo a chi ci chiede:
- La mia attivita’ assistenziale sara’ riconosciuta in termini formativi?
A. Sì. Il Decreto Legge specifica per la forma di contratto di lavoro autonomo che “Il periodo di attivita’, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, e’ riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Universita’, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivita’ formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti”.
B. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (articolo 1, comma 548-bis,della legge 30 dicembre 2018, n. 145) prevede che “Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica e’ a tempo parziale in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005”.
- I Contratti sono aperti a tutte le Scuole di Specializzazione?
A. Per le forme di contratto di lavoro autonomo, il DL non fa riferimento a delle specializzazioni specifiche. Tuttavia, abbiamo appurato da alcune manifestazione d’interesse già pubblicate in alcune Regioni che alcune sono specifiche per le Specializzazioni maggiormente richieste in questa emergenza ( Anestesia e Rianimazione, Malattie Infettive, Cardiologia, Medicina d’Emergenza e Urgenza) ed altre invece danno la precedenza in graduatoria a determinate specializzazioni ma richiedono secondariamente anche i medici in formazione delle altre scuole.
B. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (articolo 1, comma 548-bis,della legge 30 dicembre 2018, n. 145) prevede che “gli specializzandi svolgano attivita’ assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attivita’ professionalizzanti nonche’ al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato”, presupponendo quindi un’affinità della Scuola con le attività assistenziali da svolgere.
- Percepirò un trattamento economico differenziato?
A. Il DL specifica che le assunzioni relative ai contratti di lavoro autonomo non andranno ad intaccare l’erogazione del contributo relativo al contratto del medico informazione ma anzi prevedranno un’integrazione dagli emolumenti dell’attività svolta.
B. Nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (articolo 1, comma 548-bis,della legge 30 dicembre 2018, n. 145) invece è previsto che “ Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente d’inquadramento, se inferiore a quello gia’ previsto dal contratto di formazione specialistica, e’ rideterminato in misura pari a quest’ultimo”.
- Qual è la durata del contratto?
A. La durata massima del contratto di lavoro autonomo è di 6 mesi e comunque non può protrarsi oltre il termine di fine emergenza.
B. Nel caso del contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 1, comma 548-bis,della legge 30 dicembre 2018, n. 145), “Il contratto non puo’ avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, (fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)e puo’ essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi”
Stiamo lavorando ad una lettera che invieremo al Ministero della Salute, chiedendo maggiore tutele e chiarimenti sugli aspetti ancora poco chiari, nella piena consapevolezza che il nostro ruolo di medici ci impone di metterci a disposizione delle Autorità per prestare servizio nelle condizioni di emergenza.
Insieme, si puó!
Scriveteci se avete necessità di altri chiarimenti o se volete segnalarci altri dubbi –> presidente@giovanemedico.it
https://www.gazzettaufficiale.it/…/id/2020/03/09/20G00030/sg