L’accumulo di ECM è obbligatorio per tutti i medici e prevede la raccolta di almeno 150 crediti in un triennio.
Sono però previste diverse condizioni nelle quali il professionista può ottenere un’esenzione o un esonero, e dunque gli è permesso ottenere meno crediti.
Bisogna innanzitutto iscriversi al sito http://application.cogeaps.it e, una volta loggato, andare su “Partecipazione ECM”.
Si verrà indirizzati su una pagina in cui, alla voce “Gestione esoneri esenzioni”, sarà possibile aggiungere un esonero o un’esenzione, cliccando sull’una o sull’altra opzione.
In quali casi si applica l’esonero dai crediti ECM?
– Corsi di durata annuale;
– Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;
– Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;
– Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
– Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
– Corso micologi durata annuale;
– Laurea specialistica, diploma di specializzazione;
– Dottorato di ricerca;
– Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990;
– Durata annuale parziale;
– Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Abruzzo;
– Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Emilia Corso micologi durata biennale;
– Durata annuale di fine corso;
– Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92;
– Durata mensile;
– Frequenza corsi universitari diversi: diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
– Corsi per aggiornamento in tematiche AIDS;
– Militari in missione all’estero.
Tra i casi in cui, invece, si applica l’esenzione:
– Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
– Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
– Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
– Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
– Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
– Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
– Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
– Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
– Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
– Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni;
– Aspettativa per incarico direttore socio sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
– Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
L’importante ai fini della professione è essere in regola con le dichiarazioni e gli obblighi formativi: pertanto l’esonero/esenzione va comunicato ogni anno sul sito COGEAPS.