Il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.) esprime contrarietà all’emendamento n. 10.64 al DDL 2167 presentato dalla Lega riguardo le proposte in materia di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e alle Scuole di specializzazione di Area Medica.
L’emendamento al Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, “recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, mirerebbe a derogare alle prove nazionali di ammissione reintroducendo selezioni concorsuali su base locale, coordinate e svolte da ciascun Ateneo.
In merito al comma 11-bis, va sottolineato che i candidati alla prova d’accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, hanno la possibilità di inserire solo le sedi desiderate, potendole opzionare anche in base alle valutazioni personali relative ad eventuali difficoltà di tipo economico e/o logistico. Peraltro, l’erogazione della didattica a distanza ha consentito a molti studenti di proseguire il percorso di formazione attraverso la modalità online, continuando a risiedere “in famiglia” e superando, pertanto, le suddette criticità economiche, organizzative e personali.
Piuttosto, un provvedimento concreto e maggiormente risolutivo sarebbe quello di incrementare gli incentivi al diritto allo studio, peraltro già previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Riguardo il comma 11-ter, la motivazione alla base della proposta non ravvede alcun fondamento nell’attuale stato di emergenza. Si tenta, invece, di sfruttare il periodo emergenziale per un ritorno a dinamiche locali – e non meritocratiche – di accesso alle Scuole di specializzazione.
Peraltro, l’eventuale ingresso, su base locale, in Specialità non garantisce che al termine del percorso di formazione, lo specialista possa accettare incarichi nella stessa Regione.
Per far fronte alle carenze dei SSR, le Regioni dovrebbero essere invitate, piuttosto, al finanziamento di contratti di formazione regionali, i quali possono prevedere, fra i criteri di assegnazione, il vincolo di prestare servizio, per alcuni anni dopo il conseguimento del titolo, nella medesima Regione che li ha finanziati.
Quanto all’eventuale rischio di contagio in caso di svolgimento di una prova unica nazionale in macro-sedi, ricordiamo che la platea dei candidati è costituita da medici abilitati e, come tali, tutti vaccinati.
Il Segretariato Italiano Giovani Medici
Riportiamo qui l’emendamento 10.64 presentato dalla Lega:
EMENDAMENTO 10.64
Doria, Floris, Cantù, Cucca, Salvini, Romeo, Bernini, Zaffini, Fregolent, Lunesu, Marin, Sbrollini, Bagnai, Fusco, Montani, Vescovi, Pietro Pisani, Briziarelli, Casolati, Pianasso, Testor, Bergesio, Vallardi, Lucidi, Stabile, Saviane, Pergreffi, Campari, Ripamonti, Borghesi, Simone Bossi, Mollame, Bongiorno, Bruzzone, Pillon, Pazzaglini, Faggi, Emanuele Pellegrini, Pizzol, Ostellari, Saponara, Arrigoni, Pirovano, Calderoli, Candiani, Marti, Pepe, Rufa, Grassi, Alessandrini, Rivolta, Ferrero, Riccardi, Zuliani, Siri, Lannutti, Urraro, Corti, Candura, De Vecchis, Siclari, Giammanco, Rizzotti, Malan, Tiraboschi, Barachini, Schifani, Fazzone, Vitali, Aimi, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Galliani, Toffanin, Serafini, Minuto, Sbrana, Caligiuri, Masini, Ferro, Saccone, Damiani, Papatheu, Pagano, Gasparri, Cangini, Mallegni, Barbaro, Balboni, Rauti, La Russa, Calandrini, De Carlo, La Pietra, Drago, Augussori, Marilotti, Iwobi
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l’iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell’Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.
11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell’attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l’ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell’Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».