Il Medico in Formazione, questo è l’esatto termine per definire tale figura, è un contrattista in formazione per il quale viene a configurarsi di fatto, oltre che con l’Università, un rapporto con la Regione presso cui insistono le aziende sanitarie, le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa delle scuole di specializzazione.
Mentre in regime di D.Lgs 257/91, norma che definiva per gli specializzandi lo status di borsisti, l’interlocutore unico (datore di lavoro) dello specializzando era l’Università, adesso si configura un rapporto duplice con Università, a cui gli specializzandi continueranno a corrispondere le tasse, e le Regioni da cui dipendono le Aziende Sanitarie facenti capo alla rete formativa. Questa affermazione è suffragata ad esempio dal fatto che la copertura degli oneri assicurativi degli specializzandi è passata interamente a carico delle Aziende predette (con decorrenza a partire dal 1° Novembre 2006).
Dunque, al Medico in Formazione vengono per la prima volta riconosciuti, seppur parzialmente, diritti fondamentali quali assenze autorizzate (ferie atipiche), diritto alla malattia e gravidanza, diritti previdenziali (anche se su quest’ultimo aspetto resta molto ancora da ottenere), ma soprattutto quello che ci piace definire il “diritto al riconoscimento formale della presenza dello specializzando nelle varie unità operative e dipartimenti assistenziali” da parte delle Direzioni Sanitarie delle Aziende facenti capo alla rete formativa, con tutte le conseguenti implicazioni organizzative (documentazione presenza e monte orario) e di natura medico legale.