Nel corso della riunione è stata fornita dai rappresentanti del Ministero un’interpretazione autentica al comma in questione, confutando le distorsioni, circolate nel recente passato, che tendevano a sminuire la portata dell’emendamento al Decreto Balduzzi, nella formulazione ottenuta grazie all’intervento del nostro Segretariato per l’interessamento diretto di alcuni parlamentari che si sono dimostrati sensibili alla Manifestazione del 15 Maggio 2012.
Infatti, come spiegato dal SIGM nei precedenti aggiornamenti, il significato della norma è quello di valorizzare il ruolo dei giovani medici in formazione specifica di medicina generale attraverso l’integrazione della formazione convenzionale con attività professionalizzanti (sostituzioni in ambito di continuità assistenziale o del medico di medicina generale, incarichi di guardia turistica, incarichi a progetto presso i Distretti Sanitari, ecc.) remunerate extra borsa di studio, da espletare “presso i servizi dell’azienda sanitaria e della medicina convenzionata”, con la finalità duplice di migliorare sia il percorso formativo in termini di professionalizzazione, sia di riconoscimento economico.
Il Tavolo di lavoro ha quindi proceduto con l’esitare un testo sintetico finalizzato all’implementazione della predetta norma di legge, che ricordiamo essere formalmente in vigore, da inserire nell’Atto di indirizzo generale del Ministero sul convenzionamento della medicina generale e da calare nel Patto della Salute. I contenuti di tale atto dovrebbe poi essere recepiti in sede di Conferenza Stato Regioni e rimandato quindi in sede di ACN per essere tradotto in termini operativi. Affermato il principio, saranno, pertanto, i sindacati ad assumersi l’onere definitivo della scelta su quali attività professionalizzanti extra remunerate integrare nel triennio formativo e sul “quantuum” associato a tali attività, fermo restando che ci si dovrebbe riferire ad un’integrazione congrua applicabile in maniera omogenea in tutte le Regioni. Laddove questo percorso dovesse trovare compimento, ne discenderebbe una significativa integrazione della borsa di studio (a titolo esemplificativo, 24 ore mensili di incarico di sostituzione in continuità assistenziale ammonterebbero a circa 500 euro mensili).
Se appare ragionevole prevedere che tale iter possa trovare seguito parallelamente all’applicazione della modifica ordinamentale del corso specifico di medicina generale – ricordiamo che l’Osservatorio Nazionale della formazione specifica di medicina generale ha esitato una proposta che sarà sottoposta al vaglio della Conferenza Stato Regioni – meno chiaro appare lo scenario per le situazioni intermedie, ovvero relativamente a quanti risultano in atto iscritti al corso specifico di medicina generale, o si iscriveranno allo stesso prima del rinnovo degli accordi contrattuali.
Sia consentita una riflessione a conclusione del presente aggiornamento sullo stato dell’arte. Abbiamo descritto un iter complesso e farraginoso che discende dall’inquadramento della formazione specifica di medicina generale in seno alla contrattazione sindacale. Pur non volendo entrare nel merito di tale scelta, che ha delle radici profonde e che trova spiegazioni in sedimentate ragioni storiche, non si può non sottolineare come, nonostante la buona volontà dichiarata da tutte le parti, in tutto ciò si continui a parlare di integrazioni ad una semplice borsa di studio e non di un contratto di formazione e dei connessi riconoscimenti in termini di tutele, la qualcosa appare un “non senso”.
In ogni caso, in data odierna sembra essere stato compiuto un piccolo passo in avanti verso la valorizzazione del ruolo del formando di medicina generale all’interno del SSN. La strada è ancora lunga ed il SIGM, per quanto nelle sue possibilità, cercherà di contribuire al cambiamento, fungendo da stimolo alla discussione e rendendo partecipi senza filtri ed intermediazioni i colleghi corsisti.
Il Dipartimento di Medicina Generale del SIGM