Apprendiamo in data odierna che alcuni degli emendamenti al “DL Carrozza” in materia di Istruzione, Università e Ricerca sono stati ritenuti inammissibili. Tra questi anche l’emendamento a firma Crimì ed altri, supportato dalla nostra Associazione, che mirava a rimodulare la durata delle scuole di specializzazione di area sanitaria sulla base di quanto in vigore prima dell’applicazione del DM 1 agosto 2005 (approfondisci qui) e per il quale il primo firmatario ha già presentato formale ricorso.
In merito alle indiscrezioni sul testo bozza della Legge di Stabilità che andrà in discussione domani al Consiglio dei Ministri e che sembrerebbe annoverare tra le disposizioni anche un taglio lineare alla durata delle scuole di specializzazione teniamo a precisare la posizione della nostra Associazione. Una revisione della durata di molte scuole è opportuna sia per allineare l’Italia ai tempi medi di accesso all’esercizio della professione degli altri Paesi UE, ma anche al fine di reperire i fondi necessari a finanziare un maggior numero di contratti di formazione specialistica a partire dall’a.a. 2013/2014, così come richiesto dalla “petizione a sostegno della richiesta di urgente implementazione dei capitoli di spesa relativi ai contratti ed alle borse di studio di formazione di area sanitaria a finanziamento ministeriale e di formazione specifica in medicina generale” che in data 4 ottobre ha registrato la pubblica adesione da parte della Federspecializzandi.
Revisionare, però, non significa tagliare linearmente – esponendosi tra l’altro al rischio di contravvenire a chiare direttive europee che vincolano la durata di alcune Scuole a 5 anni – e, per questo motivo, il SIGM propone che venga ripristinata l’articolazione dei corsi antecedente all’applicazione del DM 1 agosto 2005, ovvero quella definita dal DM 11 maggio 1995. Inoltre, nonostante la riduzione avrebbe la sua reale applicazione a partire dall’anno accademico 2014/2015, il SIGM ha più volte ricordato alle Istituzioni competenti che è necessario prevedere nel transitorio (ovvero prima applicazione) la possibilità di adesione opzionale, ovvero su base volontaria, del medico in formazione alla norma, altrimenti non indifferenti potrebbero essere i disagi per quanti si troverebbero catapultati fuori dalla formazione post laurea senza aver nemmeno completato il proprio programma formativo strutturato in 5 anni.
In definitiva, il SIGM ritiene che non si possa pensare di porre rimedio dall’oggi al domani al mancato adeguamento del capitolo di spesa dei contratti di formazione a seguito dell’innalzamento a 5 anni della durata di tutti i corsi, introdotto nel 2008 (anno di prima applicazione del DM 1 agosto 2005). Di contro, il combinato disposto tra lo stanziamento di risorse aggiuntive per i prossimi due anni accademici, unitamente agli effetti positivi che nel medio termine apporterebbe una eventuale riduzione della durata dei corsi, potrebbe permettere di recuperare risorse per garantire il finanziamento di un congruo numero di contratti per gli aspiranti specializzandi.
<<Auspichiamo che il Consiglio dei Ministri recepisca le osservazioni fatte pervenire dai Giovani Medici (SIGM). Diversamente prenderemmo atto di essere di fronte ad una scelta di tipo “ragionieristico” fatta a scapito della formazione di migliaia di giovani medici in formazione specialistica>>.
Il Consiglio Esecutivo SIGM