Aggiornamenti circa l’iter parlamentare del DL 104/13 (DL Carrozza)

Apprendiamo da fonti parlamentari che l’emendamento governativo all’articolo 21 del “DL Carrozza” (leggi tutto) è stato nuovamente modificato e nella versione attuale (che trovate sotto) escluderebbe totalmente gli specializzandi attualmente iscritti alle Scuole di Specializzazione dal riordinamento impedendo, di fatto, di recuperare fondi utili all’implementazione del capitolo di spesa che per il prossimo a.a. 2013/2014, ricordiamo, sarebbe sufficiente a finanziare circa 2.500 contratti ministeriali.
Inoltre apprendiamo che il voto del “DL Carrozza” alla Camera sarebbe slittato a domani 30 ottobre in quanto sembra siano stati presentati più di 300 emendamenti al testo base. In queste ore ferve il lavoro per trovare un’intesa ed il SIGM rivolge un appello in tal senso ai capi gruppo dei partiti ed al gruppo ristretto della VII commissione che ha emendato il testo approdato in aula poiché, nel caso i predetti emendamenti non venissero ritirati, il testo rischierebbe di arrivare troppo tardi al Senato per l’approvazione vanificando interamente l’effettività del DL 104/13.

EMENDAMENTO GOVERNATIVO MODIFICATO IN DATA 29/10/2013

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: “2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-quater. La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso.

b) al comma 1 dell’articolo 35, secondo periodo, le parole da “determina” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”.

2-ter.I periodi di formazione dei medici specializzandi ove ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle Aziende del SSN avviene in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. L’inserimento non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

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