del S.I.G.M., avrebbe conferito pari dignità formativa e professionale ai giovani medici di medicina generale, rispetto agli specializzandi universitari, valorizzandone il ruolo nei servizi sanitari regionali, ma avrebbe anche avvicinato il capitolo della formazione medicina generale agli standard Europei: il ricondurre l’attuale corso triennale nell’alveo della formazione universitaria strutturata in una rete formativa strettamente interconnessa con la medicina del territorio garantirebbe uniformità nell’organizzazione del corso a livello nazionale, a partire dall’adozione di un core curriculm e di un programma formativo che consenta al discente di acquisire delle competenze spendibili nell’esercizio del futuro ruolo di medico di medicina generale.
Sulla proposta dei Giovani Medici (SIGM), peraltro, si registrano convergenze diffuse da parte di varie componenti rappresentative della Professione Medica, a partire dalla Presidenza dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Milano, ma si legge anche il pubblico apprezzamento da parte FIMMG Formazione del Lazio e della Federspecializzandi.
Il Dipartimento di Medicina Generale (SIMEG) del S.I.G.M. ritiene che non si possa continuare ad assecondare proposte “palliative” quali, ad esempio, quella di ricorrere ad un semplicistico prolungamento dei tirocini, previsti dall’attuale corso, che presentano numerose disparità nelle diverse Regioni italiane sia per durata che per caratteristiche di organizzazione.
L’Associazione Italiana Giovani Medici (S.I.G.M.) ringrazia i Senatori firmatari dell’emendamento e rivolge un appello al Governo affinché recuperi i contenuti dell’emendamento 10.182 nel testo del Decreto Legge di Stabilità: se trattasi di un problema di coperture, allora si ricorra al Fondo Sanitario Nazionale per reperire le davvero esigue risorse che necessiterebbero per porre fine ad un vulnus che ormai perdura da troppo tempo, ma prima ancora, per investire finalmente in un settore formativo strategico per il Servizio Sanitario Nazionale e per la tutela della salute dei cittadini.
10.182
D’AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, FLORIS, ZIZZA, MILO, BIANCONI, PERRONE, RIZZOTTI
Sostituire il comma 31 con i seguenti:
«31. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sopprimere il Titolo IV.
b) all’allegato B sostituire il titolo con il seguente:
”denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico”;
c) nel titolo dell’allegato C dopo le parole ”sesto gruppo” inserire le seguenti: ”medicina generale”;
d) nel titolo dell’allegato D dopo le parole l’anestesia e rianimazione inserire le seguenti ”medicina generale”;
e) all’articolo 20, comma 1, sostituire le parole alla lettera d) con il seguente testo: del periodo di formazione dei medici in formazione, ove ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, avviene in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
«31-bis. All’implementazione del capitolo di spesa della formazione medico specialistica si provvede attingendo al Fondo sanitario nazionale, per la quota parte destinata alla ex formazione specifica in medicina generale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1998, n. 27, ed all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché ad una diretta compartecipazione delle Regioni e delle Province Autonome in conformità all’articolo 1, comma 5, della legge 13 settembre 2012 n. 158».
«31-ter. I finanziamenti di cui al precedente comma sono vincolati alla formazione specialistica di medicina generale, senza che derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».