Responsabilità del medico “frequentatore volontario”

Cassazione Penale  – Responsabilità del medico “frequentatore volontario” – Il P. medico specializzato “frequentatore volontario”, pur avendo ascoltato la paziente nell’anamnesi prossima dei sintomi e pur avendola visitata, ha per imperizia, imprudenza, negligenza errato nel non disporre accertamento diagnostico (tramite ecodoppler) della eventuale sussistenza di una trombosi venosa in atto con conseguente adozione di idonea terapia. (Sentenza n. 14142/2015)

FATTO: P.A. e R.A. ricorrono per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Genova di conferma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale locale il 12.04.2012 in ordine al delitto di cui all’art. 589 Cod. pen.. , ai danni di A.F..I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto contestato, perché, nelle loro rispettive qualità di medici dell’Ospedale S.Martino del Capoluogo Ligure, dopo che la paziente A. F. era stata sottoposta dal R. ad intervento chirurgico di isterectomia radicale, e, successivamente alle dimissioni (26.10.2006), nonostante la stessa si fosse, dapprima telefonicamente, e poi recandosi nuovamente in ospedale, lamentata di forti dolori all’arto sinistro, non avevano predisposto accertamenti diagnostici idonei a verificare se la paziente fosse affetta da trombosi venosa profonda, secondaria ad operazione chirurgica, benché fossero presenti sintomi e fattori di rischio indicativi di tale possibilità.Tale condotta omissiva, per il Tribunale, aveva impedito, una tempestiva diagnosi e l’adozione di idonea terapia la quale avrebbe, con altra probabilità, consentito di evitare l’evento letale.L’adita Corte d’appello, nel fare proprio l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi posti rispettivamente dai ricorrenti a base del gravame di merito. Con il primo motivo il P. denuncia violazione di legge per l’erronea applicazione dell’art. 40 cod. pen., ed illogicità della motivazione in relazione all’affermata sussistenza della posizione di garanzia ed alla efficacia causale della sua condotta serbata rispetto all’evento.
DIRITTO:  Quale dato fattuale di partenza la Corte del merito prende in considerazione che il P. era un medico specializzato e, sebbene “frequentatore volontario” della struttura sanitaria, aveva posto in essere condotte proprie di un medico strutturato e, non poteva definirsi, quindi, come diversamente opina la difesa, un mero accompagnatore della paziente da un reparto all’altro per fare un clistere, mero trascrittore della cartella clinica degli esiti della visita effettuata da altri. Il P., rileva la Corte genovese, “ha rimosso i punti della sutura alla paziente, e per togliere i punti l’ha necessariamente sottoposta a visita raccogliendo i temi di sofferenza (dolore alla gamba sinistra gonfiata e disagio) che la paziente gli ha certamente manifestato”. Di conseguenza si rileva:”il P. pur avendo ascoltato la paziente nell’anamnesi prossima dei sintomi e pur avendola visitata ha per imperizia, imprudenza, negligenza errato nel non disporre accertamento diagnostico (tramite ecodoppler) della eventuale sussistenza di una trombosi venosa in atto con conseguente adozione di idonea terapia”.La Corte del merito dedica un’esauriente e specifica valutazione (V. pagg. 12 e segg.) al c.d. giudizio contro fattuale, laddove pone in evidenza la certezza sulla piena conoscibilità da parte degli imputati delle effettive gravi condizioni della paziente, ed il dato, scientificamente accertato, che i trombi cominciarono a formarsi tra il 2 ed il 6 novembre 2006 vale a dire 8/12 giorni prima del decesso avvenuto il 14 novembre successivo. E, sullo specifico giudizio contro fattuale, rileva che l’indicazione scientifica emersa è che,se fosse stata eseguita la ecodoppler, o meglio una ecolordoppler, il 6 novembre (visita da parte del P.) o il successivo 9 novembre (visita da parte del R.) la trombosi venosa profonda da cui la A. era affetta, sulla base delle conclusioni peritali, sarebbe stata diagnosticata e curata, con adeguata terapia anticoagulante in dosi di gran lunga superiori a quelle profilattiche, terapia efficace nel prevenire il distacco di tromboemboli, nel renderli adesi, nel ridurre la grandezza. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione

da ufficio legislativo FNOMCeO

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