Con l’avvicinarsi della fine del Triennio 2014-2017, l’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) ha inviato in data 19 ottobre 2017 una nuova sollecitazione alla Direzione Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, al Coordinatore della SISAC-Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati e al Coordinamento Tecnico Commissione Salute Regione Piemonte per l’applicazione dell’Art. 8 del D.lgs 30 Dicembre 1992, n.502 per il triennio 2014-2017 e per avere conferma sulla durata effettiva di validità del periodo di validità delle incompatibilità ai sensi dell’Art 19 comma 11 della L.448/2001 (Link alla Lettera).
Con una precedente missiva inviata in data 17 maggio 2017, a cui ha fatto seguito un’ulteriore sollecitazione in data 26 luglio u.s., la nostra Associazione aveva infatti suggerito la possibilità di adozione di tale soluzione per il triennio 2014-17 e successivi, diversamente da quanto stabilito dal DGPROF/4/I.5.f.b/2014/35 dello stesso Ministero della Salute, ritenendo non percorribili soluzioni che prevedano la riduzione della durata stessa del corso, stabilità in almeno 36 mesi dalla normativa nazionale vigente, nonché dalla normativa comunitaria in tema di formazione specifica in medicina generale (Direttiva 2005/36/CE Art.28). Proprio alla luce di tale disposizione, si vuole ricordare che non è proponibile una riduzione del periodo di formazione, pena il rischio di una non validità del titolo conseguito.
Sebbene l’adozione della soluzione da noi proposta sia stata successivamente adottata, con nota del Ministero della Salute n. 32325 del 30 Giugno 2017, in previsioni di eventuali ritardi nel triennio 2017-2020, rimane ancora non chiaro se la stessa soluzione potrà essere adottata anche per i trienni 2014-17 e successivi, contribuendo a generare un clima di incertezza tra i corsisti, in particolare del triennio 2014-2017 ormai prossimo alla conclusione.
Rileviamo inoltre incertezze inerenti il periodo di validità delle incompatibilità, per cui si chiede conferma ufficiale che tale periodo sia limitato ai 36 di frequenza a tempo pieno, non vigendo invece nel periodo compreso tra il termine dei 36 mesi di frequenza e la data di discussione della prova finale.