Al fine di rimuovere le limitazioni connesse all’accesso all’istituto del riscatto degli anni di laurea, esposte nella sezione “Riscatto Anni di Laurea”, sarebbe necessario adottare un’iniziativa legislativa intesa ad emendare l’art. 2, comma 5-bis del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, in modo da:
1. consentire l’utilizzo del nuovo istituto anche agli specializzandi, escludendo la Quota A del Fondo Generale dell’ENPAM, per la sua particolare natura, dal novero delle gestioni che precludono l’accesso al riscatto;
2. fiscalizzare in tutto o almeno in parte (50%) l’onere della ricongiunzione presso l’ENPAM dei periodi riscattati dai medici neolaureati e giacenti presso l’INPS.
Inoltre, si ritiene opportuno rappresentare in linea di principio l’esigenza, trasversalmente avvertita dai giovani medici, di rendere meno gravoso l’impatto economico connesso al riscatto oneroso degli anni di laurea.
Infine, sarebbe opportuno che l’ENPAM rimuova dai propri regolamenti il requisito minimo dei dieci anni di iscrizione presso la Quota B del Fondo di Previdenza Generale e presso i Fondi Speciali, oggi richiesto per poter accedere all’istituto del riscatto. L’abolizione di tale prerequisito consentirebbe da subito ai giovani medici iscritti al corso specifico di medicina generale e, in prospettiva, anche agli specializzandi, nell’ipotesi di positivo accoglimento della proposta di cui alla successiva sezione, di poter anticipare sensibilmente i tempi del riscatto del corso legale di studi universitari con indubbi vantaggi in proiezione pensionistica. Le richieste modifiche regolamentari, peraltro, allineerebbero il regime dei riscatti dell’ENPAM a quello già vigente presso le altre gestioni previdenziali pubbliche che consentono il riscatto subito dopo l’avvio dell’attività lavorativa e la concomitante iscrizione all’Ente di previdenza di riferimento.