Trattandosi di un ritardo non attribuibile ad una responsabilità in capo ai corsisti, ma ad un ritardo burocratico nell’assegnazione da parte delle Regioni delle borse di studio del CFSMG, il Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG) dell’Associazione Italiana Giovani Medici ha inviato una lettera (scarica il file) alla Direzione Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, al Coordinatore della SISAC-Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati e al Coordinamento Tecnico Commissione Salute Regione Piemonte per chiedere che ai corsisti del triennio 2014/2017 e successivi venga applicato quanto disposto dall’art.8 comma 8bis del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 che stabilisce che “8bis I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l’inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L’attestato di superamento del corso biennale e’ prodotto dall’interessato, durante il periodo di validita’ della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell’attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale.”.
Riteniamo, infatti, che tale disposizione normativa è da intendersi relativa al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, esteso a tre anni dal D.lgs 277/2003, e applicabile nei casi in cui il ritardo nel conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale sia attribuibile al ritardo delle procedure burocratiche dei corsi di formazione regionali e non a responsabilità dei corsisti stessi. Per questo motivo riteniamo che la mancata concessione della possibilità d’iscrizione in riserva per i colleghi che non potranno concludere il corso triennale entro il 31 Dicembre rappresenti di fatto una violazione dei diritti sanciti dall’art. 8 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502. Chiediamo inoltre che, a fronte di tali ritardi non attribuibili a responsabilità dei corsisti, venga data garanzia ai colleghi dell’applicazione dell’art.16 comma 2 del Decreto del Ministero della Salute 7 Marzo 2006, che prevede la possibilità per le Regioni di indire ulteriori sessioni di esame per la prova finale.
La nostra Associazione auspica che tale dispositivo di legge, nato dalla volontà del legislatore di tutelare i medici che terminano in ritardo il percorso formativo per cause non imputabili ad essi, possa essere applicato per estensione anche ai corsisti costretti a sospendere il periodo di formazione in seguito a malattia o gravidanza, al fine di tutelare il diritto al congedo per malattia e maternità dei corsisti.
Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG)
Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)