MONTE ORARIO E RIPOSO COMPENSATIVO: GLI SPECIALIZZANDI HANNO GLI STESSI DIRITTI DEL PERSONALE STRUTTURATO (MA ANCHE IL DIRITTO/DOVERE DI SEGUIRE FORMAZIONE DIDATTICA FRONTALE!)

Arrivano finalmente chiarimenti definitivi sulla questione dell’impatto del pieno recepimento della Direttiva Europea 2003/88/CE sull’attività assistenziale dei medici in formazione specialistica. Infatti, dopo aver scritto una prima volta a Novembre nei giorni antecedenti l’entrata in vigore della norma e aver ottenuto il parere (non vincolante) dell’Osservatorio Nazionale sulla Formazione Medica Specialistica (ONFMS), a seguito del secondo invio di richieste formali da parte del SIGM alle Istituzioni competenti (1 marzo 2016) è arrivata la risposta al SIGM della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute che EQUIPARA LA CONDIZIONE DEI MEDICI SPECIALIZZANDI RELATIVA A MONTE ORARIO E RIPOSO COMPENSATIVO  AL PERSONALE STRUTTURATO SSN esplicitando quanto segue:

a) limiti all’orario di lavoro medio settimanale

– ai sensi della direttiva, l’orario di lavoro settimanale (comprese eventuali ore straordinarie) non può, in media, superare un limite massimo di 48h a settimana (art. 6);

b) Periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali

La direttiva prevede un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore, e un periodi di riposo settimanale  minimo di 24 ore consecutive pr ogni periodo della durata di 7 giorni. (art. 3)

SCARICA IL TESTO COMPLETO

Come ricordato nella nostra missiva di novembre (leggi qui) e come correttamente riportato nella risposta del Ministro della Salute di ieri, la Direttiva originariamente prevedeva possibili deroghe all’articolazione dell’orario di lavoro dei medici in formazione ma l’ordinamento italiano non ha adottato alcuna disposizione integrativa in tal senso.

Anzi, il caposaldo normativo dell’attività assistenziale professionalizzante dei medici in formazione specialistica (come ricordato nel parere dell’Osservatorio Nazionale) resta il Dlgs 368/99 che all’articolo 40, comma 1, dispone che: “L’impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno […]” laddove il tempo pieno, per definizione, è pari a 38 h settimanali (4 delle quali sono dedicate all’attività didattica frontale).

Stante la risposta odierna e il parere dell’Osservatorio Nazionale che richiamava le Scuole di Specializzazione a SALVAGUARDARE IL BENESSERE PSICO-FISICO DELLO SPECIALIZZANDO AL QUALE DOVREBBERO ESSERE GARANTITI INTERVALLI DI RIPOSO ADEGUATI FERMO RESTANDO IN OGNI CASO LA NECESSITÀ DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE [che comprendono anche attività didattica frontale e seminariale ndr]

 

invitiamo tutti i colleghi a partecipare alle Assemblee informative che le Sedi Locali dell’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) organizzeranno nei prossimi giorni per affrontare in modo unitario la tematica coordinando l’attività nei vari Atenei

(a breve pubblicazione di date e logistica su questo sito).

SCARICA IL PARERE ONFMS già inviato agli uffici delle Scuole di Specializzazione di ogni Ateneo

SCARICA IL TESTO COMPLETO DELLA RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE AL SIGM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

More from author