La possibilità di assunzione dei medici specializzandi da parte delle aziende ospedaliere è nata da un’esigenza della regione Calabria di sopperire alla carenza di personale, in una situazione di difficoltà economica e gestionale che purtroppo colpisce la sanità calabrese già da molti anni.
Tale misura è entrata in vigore nel luglio 2019 con la Legge 25 giugno 2019, n. 601, la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Calabria” (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35)2, ed è stata successivamente estesa a tutto il territorio nazionale, non solo alla regione Calabria. Alcune modificazioni sono state poi apportate nella Legge 28 febbraio 2020, n. 83.
A partire da luglio 2019 (e fino al 31 dicembre 2022) le aziende ospedaliere del sistema sanitario nazionale possono assumere medici specializzandi durante gli anni di formazione specialistica (a partire dal terzo anno in poi), con contratto subordinato a tempo determinato e orario a tempo parziale.
Per applicare tali misure dovranno essere stipulati degli accordi tra le singole Regioni e le Università. Per il momento, allo scopo di rendere omogenee queste disposizioni in tutto il territorio nazionale, le Regioni hanno elaborato alcune “linee guida”4 che possono essere utili per gli accordi successivi.
CHI PUÒ ESSERE ASSUNTO?
I medici in formazione specialistica a partire dal terzo anno di specializzazione.
QUAL È LA MODALITÀ DI ASSUNZIONE?
Gli specializzandi dovranno partecipare ai concorsi per la dirigenza sanitaria banditi dalle aziende ospedaliere del SSN.
È necessario partecipare a un concorso e classificarsi in graduatoria per essere assunti. Si tratta dei concorsi per dirigente medico (quelli per essere assunti come medici strutturati) banditi dalle aziende del SSN. A partire dal terzo anno, gli specializzandi potranno partecipare ai concorsi per dirigenza sanitaria e verranno collocati in graduatoria separata da quella per i medici già specialisti, a cui è primariamente rivolto il concorso. Ove gli specializzandi risultino idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, potranno essere assunti dalle aziende ospedaliere del SSN che hanno bandito il concorso.
DI CHE CONTRATTO SI TRATTA?
Gli specializzandi verranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale (in ragione delle esigenze formative).
Lo specializzando medico svolgerà, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. L’attività formativa teorica sarà svolta presso le Università di appartenenza.
CHE TIPO DI LAVORO POTRANNO SVOLGERE?
I medici specializzandi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto.
L’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire periodicamente per ogni singolo medico in formazione specialistica da parte del Consiglio della scuola (non è necessariamente legata ai passaggi di anno). Per il periodo di lavoro lo specializzando dovrà avere un tutor, scelto tra i medici dell’azienda di assunzione e nominato dalla scuola di specializzazione. Il tutor avrà il compito di stabilire il grado di autonomia dei neoassunti. Stabilirà infatti, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia secondo quanto attestato dalla scuola stessa. Il tutor è inoltre tenuto ad intervenire tempestivamente in caso di necessità durante il lavoro dello specializzando nel caso in cui ce ne fosse bisogno.
QUANTO DURA IL CONTRATTO?
Il contratto ha la durata di 6 mesi, rinnovabili una sola volta e della durata massima di 1 anno.
La possibilità per le aziende di assumere medici specializzandi è temporanea, nasce come misura emergenziale per far fronte alla carenza di personale, e vale fino al 31 dicembre 2022.
QUALI AZIENDE OSPEDALIERE POSSONO ASSUMERE GLI SPECIALIZZANDI?
Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione.
Tuttavia, l’assunzione è prevista anche per le aziende sanitarie le cui strutture operative non sono accreditate ma che posseggono determinati requisiti* attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza.
(In tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa).
COME CONTINUA LA FORMAZIONE?
Gli specializzandi, durante il periodo lavorativo, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e l’attività di formazione teorica è svolta periodicamente presso le Università.
L’attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola. Le relative ore sono concentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente in modo da garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto e una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
QUALE SARÀ LA RETRIBUZIONE?
Gli specializzandi avranno una retribuzione proporzionale alle prestazioni assistenziali svolte, basata sulle disposizioni del CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro) per la dirigenza medica e sanitaria del SSN.
Gli specializzandi infatti sono inquadrati con qualifica dirigenziale. Al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.
Gli specializzandi nel periodo di lavoro non avranno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.
NOTE
1 – Legge 25 giugno 2019, n. 60
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/01/19G00065/sg
2 – “Decreto Calabria” – Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/02/19G00041/sg
3 – Legge 28 febbraio 2020, n. 8
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20G00021/sg
4 – “Linee guida” Regionali
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7170156.pdf