In Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, il Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 si applica alle attività di medico chirurgo esercitate in qualità di dipendente o libero-professionista.
Di particolare interesse per la figura del medico in formazione specialistica, il Titolo III Formazione Capitolo II “Condizione e formazione dei medici specialisti” e il Titolo VI “Formazione dei medici specialisti”.Nel Titolo III è sancito che il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista è subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo e che la durata minima della formazione specialistica non può essere inferiore a quanto indicato nell’allegato D. Il Titolo VI (art 34 – 46) contiene i principali elementi che normano la formazione specialistica e che saranno trattati e approfonditi in questa guida. Art 35 Fabbisogno e programmazione contratti di specializzazioneArt 36 Prova di ammissioneArt 37 Schema tipo del contratto e motivi risoluzione anticipataArt 38 Attività pratiche teoriche dello specializzando, ruolo del attività tutoriale, libretto, rete formativaArt 39 Trattamento economicoArt 40 Motivi sospensione attività formativa, tempo pieno, periodo di formazione esterna, dipendenti SSNArt 41 Aspetti previdenziali e assicurativiArt 42 Medici in formazione della sanità militareArt 43 Componenti e ruolo dell’ Osservatorio nazionaleArt 44 Componenti e ruolo Osservatori regionali.
La durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Tali misure sono inserite nella Legge 11 agosto 2014 n.114.
In aggiunta al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35, si sancisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché’ del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome.
Il Decreto Legislativo 4/02/2015 n. 68 riguarda il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria e la modifica degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione mediche a normativa comunitaria, finalizzato al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando.L’art 2 comma 1 suddivide le scuole di specializzazione di area sanitaria in tre aree: Area medica, Area chirurgica e Area dei servizi clinici.
L’ art 2 comma 2 prevede che lo specializzando in formazione debba acquisire 180 CFU (per le scuole articolate in 3 anni), 240 CFU (per le scuole articolate in 4 anni), 300 CFU (per le scuole articolate in 5 anni). Per ciascuna tipologia di scuola è indicato il profilo specialistico e sono individuati gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici.
Il comma 4 dell’art 2 ripartisce le attività formative ed i relativi CFU in:
- attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU (scuole articolate in 3 anni), 210 CFU (scuole articolate in 4 anni) e 270 CFU (scuole articolate in 5 anni);
- attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10-15 CFU;
- altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.
I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l’impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio sanitario nazionale.
Le attività caratterizzanti di cui al comma 4b sono articolate in almeno:
un ambito denominato tronco comune, cui sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 (scuole di 3 e 4 anni) e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU (scuole di 5 anni).
Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU (scuole di 3 e 4 anni) e da 210 ad un massimo di 255 CFU (scuole di 5 anni).
Le altre attività di cui al comma 4 comprendono crediti finalizzati all’acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali e crediti relativi alla prova finale.
Inoltre, durante il percorso formativo lo specializzando potrà svolgere attività presso istituzioni estere per una durata massima di diciotto mesi.
Il Decreto Ministeriale 13 giugno 2017 n. 402 identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa e definisce:
- gli standard minimi generali e specifici, le modalità e i termini per l’accreditamento delle strutture clinico-assistenziali, ospedaliere e territoriali facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione, di cui all’allegato 1 del decreto;
- i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole di specializzazione, di cui all’allegato 2 del decreto;
- le disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione della qualità, il Libretto-diario e il Diploma Supplement, di cui all’allegato 3 del decreto;
- gli indicatori di performance di attività didattica e formativa e di attività assistenziale, di cui all’allegato 4 del decreto. Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, con cadenza annuale, dispone l’aggiornamento della Banca Dati relativa agli standard, requisiti ed indicatori di cui al comma 1.
Questo Decreto Ministeriale regolamenta le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Il cosiddetto Decreto Calabria consente alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di procedere all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario a tempo parziale gli specializzandi degli ultimi due anni, utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi da dirigente medico, per i quali era stata aperta la partecipazione dalla Legge di Bilancio 2018. Il successivo Patto della Salute estende questa possibilità anche agli specializzandi iscritti al terzo anno.
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L 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”
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Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326
Gli obblighi relativi all’iscrizione alla gestione separata INPS sono regolamentati all’ Art 2 comma 26 LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 che si riferisce a “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché’ non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico”.