Rete Formativa

RETI FORMATIVE ACCREDITATE

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La rete formativa rappresenta l’insieme delle strutture sanitarie (universitarie, ospedaliere e territoriali) che afferiscono ad una singola Scuola e che sono accreditate secondo standard assistenziali e formativi.

Come definito dal Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 “le necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole sono stabilite in relazione al potenziale formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3, relativo a requisiti e standard. Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. L’inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità di cui al provvedimento indicato al comma 3 relativo a requisiti e standard, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell’attività annualmente svolta. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall’Università su proposta del Consiglio della Scuola. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste”.

 TIPI DI STRUTTURE

Come da art. n. 43 del D.lg.s n. 368/1999, si individuano per ogni Scuola di Specializzazione un numero limitato di strutture facenti parte della rete formativa.

Si distinguono pertanto:

  • STRUTTURA DI SEDE: struttura a direzione universitaria idonea e attrezzata per l’organizzazione e la realizzazione dell’attività formativa, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o l’organizzazione delle stesse.

Tale sede deve essere unica, anche se la Scuola di Specializzazione si avvale di più di una struttura per la propria rete formativa. È oggetto di specifico accreditamento!

  • STRUTTURE COLLEGATE: strutture di supporto che concorrono al completamento della rete formativa e che sono della stessa specialità della Scuola di Specializzazione di cui fanno parte. Hanno lo scopo di permettere il raggiungimento dei volumi operativi e di completare la tipologia delle attività assistenziali previste per quella determinata Scuola. Possono essere sia a direzione universitaria che extra universitaria, possono essere presenti nella stessa Azienda ospedaliera universitaria o presso altre Aziende sanitarie ospedaliere. Sono oggetto di accreditamento!
  • STRUTTURE DI COMPLETAMENTO: strutture di specialità diversa rispetto a quelle di sede e con cui devono essere stipulate specifiche convenzioni. Devono essere accreditate con il SSN, ma non sono oggetto di accreditamento da parte dell’Osservatorio Nazionale (a differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate).

La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, sulla base di specifici Accordi o Protocolli d’Intesa promossi dalle Università interessate. Ogni struttura facente parte della rete formativa ha l’obbligo di riservare il 20% della propria attività assistenziale alla formazione degli specializzandi. Il medico specializzando viene assegnato alle strutture facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio di Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste.

È compito dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica stabilire gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali e verificare i requisiti di idoneità delle strutture della rete formativa.

STANDARD GENERALI e SPECIFICI per ciascuna Scuola di Specializzazione (per maggiori dettagli consulta le tabelle all’allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017) vengono uniformati sulla base di:

  1. a) capacità strutturale: possesso degli spazi adeguati allo svolgimento delle attività previste;
  2. b) capacità tecnologica: attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
  3. c) capacità amministrativa e organizzativa: adeguati processi comunicativi e amministrativi e di sussistenza delle competenze professionali necessarie;
  4. d) capacità assistenziale: garantire un’adeguata quantità e tipologia di interventi e prestazioni sanitarie.

Il numero di procedure e interventi necessari per l’accreditamento delle Scuole e la determinazione del loro potenziale formativo viene definito dal Decreto Interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017.