Il concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina è regolamentato dal nuovo “Regolamento concernente le modalita’ per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.”, approvato con Decreto del Ministrero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 105 del 30 giugno 2014.
Tale regolamento è andato a modificare il precedente instituendo un concorso a graduatoria nazionale per tipologia di scuola di specializzazione, secondo quanto previsto dalla Legge 128/2013 (Legge Carrozza).
Riassumiamo di seguito quanto previsto dal regolamento sopra citato.
AMMISSIONE ALLA SCUOLA
Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 28 febbraio di ciascun anno con decreto del Ministero.
Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attivita’ didattiche delle scuole.
La data di inizio delle attivita’ didattiche delle scuole di specializzazione viene indicata con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione specialistica.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, e’ presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalita’ previste nel bando stesso.
Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati sono valutati attraverso una prova d’esame e una valutazione dei titoli, come di seguito riportato.
Prova d’esame
La prova d’esame si svolge telematicamente ed e’ identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola.
La prova d’esame, per ogni tipologia di scuola, si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, il Ministero comunica le sedi e l’orario di svolgimento della prova d’esame. Sarà garantito a ogni candidato la possibilita’ di concorrere all’accesso fino a due tipologie di scuole di specializzazione per ciascuna area.
La prova d’esame consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed e’ divisa in due parti.
La prima parte e’ comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario, in piu’ sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia. Il bando puo’ prevedere un punteggio minimo per il superamento della prima parte.
La seconda parte comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell’ambito di scenari
predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola. Essa e’ svolta in una o piu’ sedi, nella stessa data e allo stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla medesima area.
Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione di alcun testo cartaceo o digitale e l’uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, pena l’esclusione dal concorso.
I QUESITI
I quesiti d’esame non saranno precedentemente noti e la loro predisposizione e’ affidata al Ministero, che a tal fine puo’ avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialita’ e trasparenza e tenuti al piu’ rigoroso rispetto del segreto d’ufficio.
LA VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME
La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina l’attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni risposta errata. La valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della seconda parte della prova determina l’attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,60 per ogni risposta errata.
Titoli di studio
La Commissione Nazionale (vedi di seguito) attribuisce fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il curriculum degli studi.
I punti che il singolo candidato puo’ ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli studi sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) Voto di laurea – fino a 2 punti:
Voto 110 e lode = 2 punti;
Voto 110 = 1,5 punti;
Voto da 108 a 109 = 1 punto;
Voto da 105 a 107 = 0,5 punti.
b) Curriculum – fino a 13 punti:
b.1) Media aritmetica complessiva dei voti degli esami sostenuti – fino a 5 punti. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti;
Media dei voti ≥ 29 = 4 punti;
Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti;
Media dei voti ≥ 28 = 2 punti;
Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto.
b.2) Punti per voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici – fino a 5 punti. I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti la tipologia di scuola di specializzazione per la quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola, in numero non superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa:
1 punto per ogni 30 o 30 e lode;
0,7 punti per ogni 29;
0,5 punti per ogni 28;
0,2 punti per ogni 27.
b.3) Altri titoli – fino a 3 punti. I titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia’ in possesso di diploma di specializzazione, ne’ ai concorrenti gia’ titolari di contratto di specializzazione per un periodo minimo di un anno. I punti vengono attribuiti come segue:
1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina specifica che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando;
2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina specifica che comprenda i settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando.
GRADUATORIA NAZIONALE
Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. Sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato.
Le graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle prove.
In caso di parita’ di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola, in caso di ulteriore parita’, il candidato con minore eta’ anagrafica. In caso di rinuncia, mancata immatricolazione secondo le modalita’ indicate dal bando o mancato superamento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attivita’ didattiche, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, e’ precluso lo scambio di sede.
COMMISSIONE NAZIONALE
Il Ministero istituisce con proprio Decreto un’unica Commissione nazionale, tenuta al piu’ rigoroso segreto d’ufficio, composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione nazionale valida i quesiti e specifica i criteri per la valutazione dei titoli, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio e della approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il bando di accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina dovrà riportare ogni anno ulteriori informazioni, quali:
– i posti disponibili presso ciascuna scuola,
– i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti,
– gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre,
– i criteri di assegnazione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli,
– il calendario, la durata e le modalita’ di svolgimento e di correzione della prova d’esame,
– le modalita’ relative alla scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine della successiva iscrizione in relazione alla posizione nella graduatoria nazionale,
– le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalita’ di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l’affidabilita’, la trasparenza e l’uniformita’.