Care Colleghe, cari Colleghi,
a seguito del documento inviato (leggi qui) alle Istituzioni che sovrintendono la formazione medica specialistica in merito alla valutazione dell’impatto che l’entrata in vigore dell’art. 14 della Legge n. 161/2014 – che ha conferito efficacia, in materia di orario di lavoro, alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003 anche nei confronti del personale della dirigenza medica e sanitaria operante presso le Aziende del S.S.N – avrebbe avuto sull’attività assistenziale dei medici in formazione specialistica comunichiamo che l’Osservatorio Nazionale sulla Formazione Medica Specialistica (ONFMS) ha affrontato la problematica in seno alla seduta del 22 Gennaio u.s.
Da un lato, nel parere dell’ONFMS, si rileva che la normativa fa riferimento all’orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del SSN, mentre il medico in formazione specialistica è in possesso di un contratto “di formazione”, NON svolge “orario di lavoro” e NON fa parte del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del SSN e che , in quanto medico in formazione ha l’obbligo di attenersi al programma formativo relativo all’Ordinamento didattico del Corso di Specializzazione intrapreso.
In particolare, l’Osservatorio nell’ambito del suo mandato riafferma che il medico in formazione specialistica non rientra nella definizione di lavoratore, che il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, che ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, che la formazione del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle unità operative presso le quali è assegnato, che in nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo e che l’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. Vieppiù che l’Ateneo e la Regione con cui lo specializzando stipula il contratto di formazione non sono qualificabili come “datore di lavoro” né lo specializzando come “dirigenza medica e sanitaria operante presso le Aziende del S.S.N.”.
Dall’altro canto l’Osservatorio ha evidenziato che in base agli Ordinamenti didattici vigenti, di cui al D.I. n.68/2015, almeno il 70% dei CFU delle Scuole di specializzazione di area sanitaria è riservato ad attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) e, pertanto, è ineludibile e indispensabile salvaguardare il benessere psico-fisico dello specializzando in formazione al quale dovrebbero essere garantiti, intervalli di riposo adeguati, fermo restando in ogni caso la necessità di rispettare gli obblighi di formazione [che comprendono anche attività didattica frontale e seminariale ndr.].
Ringraziamo il Presidente dell’’Osservatorio Nazionale, prof. Roberto Vettor che, unico tra i destinatari istituzionali della nostra missiva a tutela dei colleghi specializzandi tenuti nel limbo dell’incertezza amministrativa, ha prontamente risposto mettendo all’OdG dell’osservatorio la tematica. Tale argomento, infatti, rientra a nostro avviso pienamente nell’ambito dei compiti assegnati all’ONFMS dalla legge e dal DM n.195/2015 ovvero quelli di “definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea” . Le modalità con cui si svolge il processo di formazione, compreso l’impegno orario nelle attività partico/assistenziali di tirocinio e come questo viene regolato rispetto agli standard europei, sono anche aspetti qualitativi della formazione che rientrano a pieno titolo nel mandato dell’Osservatorio. Per tale motivo auspichiamo che il documento finale prodotto sul tema dall’Osservatorio possa essere reso disponibile agli Atenei ed ai Referenti delle Scuole di specializzazione.
Il Dipartimento Specializzandi SIGM