Vi ricordiamo che, nonostante le aspettative iniziali, nel citato DL non vi era traccia di alcuna previsione di copertura economica per il finanziamento di contratti di formazione specialistica aggiuntivi (LEGGI QUI)
Gli emendamenti presentati si propongono di trovare le suddette coperture attraverso la riscrittura dell’articolo 5 del DL IRPEF che, nel testo attuale, mira alla proroga dell’aumento del regime di imposizione dei prodotti da fumo previsto dal comma 3 dell’art. 14 del DL 91/2013. L’emendamento si propone di bloccare il differimento dell’aumento delle accise previsto dal suddetto articolo 5, che provocherebbe una perdita stimata nella relazione tecnica di circa 10.000.000 di euro e, nel contempo, di destinare l’intera somma derivante dal procedimento previsto dal comma 3 dell’art. 14 del DL 91/2013 all’implementazione del capitolo di spesa destinato alle specializzazioni mediche di area sanitaria per il biennio 2013/2015.
Con tale intervento il Legislatore si porrebbe il duplice obiettivo di rafforzare la lotta ai cattivi stili di vita, nocivi per la salute del singolo e della collettività, e di valorizzare il capitale umano in sanità attraverso il messaggio “No ai rischi per la Salute: Si, all’investimento nei giovani della Sanità”. Altresì appare necessario favorire e sostenere l’attività di finanziamento di contratti aggiuntivi da parte di aziende, società ed i soggetti giuridicamente riconosciuti attraverso agevolazioni fiscali da applicare secondo criteri da definire secondo normativa vigente. Si prevede inoltre che per l’ulteriore copertura finanziaria si possa attingere anche al Fondo Sanitario Nazionale.
Tali emendamenti, il cui accoglimento non è scontato, renderebbero sostenibile almeno per i prossimi due anni il finanziamento dei contratti di formazione specialistica.
Si sta valutando se mettere in scena una mobilitazione nazionale a supporto delle proposte emendative. Tale iniziativa si inserirebbe all’interno della Campagna #SvoltiAMOlaSanità (LEGGI QUI) lanciata dal SIGM.
Comunichiamo inoltre che l’On. Filippo Crimì ha presentato un’interrogazione (LEGGI QUI) per chiedere ai Ministri della Salute e Istruzione, Università e Ricerca quali misure intendano adottare per evitare la sovrapposizione dei concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione di area medica e ai corsi di formazione specifica in medicina generale, come denunciato precedentemente dai Giovani Medici (SIGM) (LEGGI QUI). Nella stessa interrogazione viene chiesto anche quali iniziative si intende adottare per aumentare il numero di contratti di formazione specialistica.
Il Consiglio Esecutivo
A.S. 1465
Emendamento 1 (Santini, Bianco, Rossi Gianluca)
Art. 5
Sostituire l’articolo 5 con il seguente:
Art. 5
1. Al fine di garantire la copertura finanziaria annuale necessaria al finanziamento di almeno 5.000 contratti di formazione medica specialistica, nel rispetto del fabbisogno di professionalità mediche espresso dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno accademico 2013/2014 e di 20 milioni di euro per l’anno accademico 2014/2015.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle entrate previste dal comma 3 dell’articolo 14 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e per la restante quota a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale.
3. Per le finalità di formazione specialistica di area sanitaria di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le aziende, società ed i soggetti giuridicamente riconosciuti che finanziano contratti di formazione specialistica alle università beneficiano di sgravi fiscali sull’intero importo del finanziamento.
A.S. 1465
Emendamento 2 (Mancuso)
Art. 5
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di almeno 5.000 contratti di formazione medica specialistica, nel rispetto del fabbisogno di professionalità mediche espresso dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, per il biennio accademico 2013-2015 vengono stanziati rispettivamente euro 40.000.000 per l’anno accademico 2013-2014 e euro 20.000.000 per l’anno accademico 2014-2015.
2. Alla copertura del presente articolo si provvede attingendo in maniera privilegiata alle entrate previste dal comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e al Fondo sanitario nazionale.
3. Per le finalità di formazione specialistica di area sanitaria di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le aziende, società ed i soggetti giuridicamente riconosciuti che finanziano contratti di formazione specialistica alle università beneficiano di sgravi fiscali sull’intero importo del finanziamento».