A tal proposito su rappresenta di seguito il corretto iter procedurale da seguire ai fini del passaggio di ordinamento. In prima battuta va presentato al Consiglio di Scuola di Specializzazione o alle Segreterie amministrative (dipende dall’iter definito da ciascun Ateneo) una richiesta, indirizzata al Rettore dell’Università, di valutazione preliminare ai fini del passaggio al nuovo ordinamento del proprio percorso formativo, ad oggi maturato nel vecchio ordinamento, a mezzo di una comparazione con quanto previsto dal nuovo ordinamento didattico e recepito a livello locale attraverso la formale approvazione dei contenuti del nuovo ordinamento (da parte degli organi accademici preposti) ed il conseguente completamento della procedura informatica CINECA (la cui scadenza è stata confermata per il 2 aprile 2015). Tale richiesta NON può in alcun modo essere vincolante, ma soltanto preliminare alla successiva presa visione del nuovo piano di studi prospettato dal Consiglio di Scuola a ciascun richiedente. Solo dopo aver preso visione della nuova offerta formativa (e non a scatola chiusa) lo specializzando dovrà formalizzare la richiesta di passaggio al nuovo ordinamento che sarà definitiva ed irreversibile. Tutto ciò si evince chiaramente anche dalla nota che la CRUI ha indirizzato al MIUR al fine di chiedere la proroga dei tempi per il perfezionamento del passaggio. Ciò, in linea di principio, deve valere anche per coloro che hanno già presentato la domanda di passaggio “a scatola chiusa”, in ossequio alla scadenza repentina dettata in precedenza dalla nota di indirizzo del MIUR, che aveva fatto coincidere la scadenza del caricamento dei dati nella banca dai CINECA con il perfezionamento del passaggio da parte del singolo specializzando. Tale coincidenza di scadenza aveva erroneamente indotto le Università a dover adempiere, a fronte della comunicazione repentina e delle scadenze stringenti, al passaggio di ordinamento “a scatola chiusa” da parte degli specializzandi.
Si invitano pertanto tutti i rappresentanti delle scuole di specializzazione e tutti i medici in formazione specialistica interessati, da una parte, a valutare con serenità l’ipotesi di opzione in via preliminare, nonchè a richiedere il successivo passaggio al nuovo ordinamento, e, dall’altra, di rapportarsi direttamente con gli Atenei pretendendo, laddove la procedura descritta fosse stata disattesa, di recepirla a tutela del diritto di opzione sulla base di elementi certi.
Ricordiamo che il passaggio dal vecchio al nuovo Ordinamento non è appannaggio esclusivo soltanto di quanti sono iscritti alle scuole di specializzazione che hanno subito una riduzione della durata, ma è un diritto che possono esercitare tutti gli specializzandi, nella misura in cui il nuovo assetto ordinamentale presenta degli aspetti innovativi che consigliamo vivamente di prendere nella debita considerazione.
Infine, nel ribadire come il Decreto sul Riordino sia un Decreto Interministeriale (D.I. 4 febbraio 2015 n. 68) tra MIUR e Ministero della Salute e che il testo dello stesso, prima di essere emanato, ha passato il vaglio del Consiglio Superiore di Sanità (organo consultivo del Ministero della Salute che viene chiamato in causa anche per esprimere pareri in merito all’equipollenza ed affinità del titolo), del Consiglio Universitario Nazionale, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, nonché del collegio dei Referenti Nazionale dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, dacché discende implicitamente sia la spendibilità a livello dell’Unione Europea del diploma di specializzazione rilasciato col nuovo ordinamento, nonchè l’equipollenza del titolo (anche per i percorsi ridotti), siamo in attesa di una ulteriore nota da parte dei Ministeri competenti che confermino in via ufficiale la fondatezza di tali affermazioni.
Si precisa, altresì, che la riduzione del percorso non è castrante ai fini della possibilità di frequenza delle strutture estere extraformative, principio riaffermato anche nel Decreto sul Riordino.