· Cassa pensionistica: Ente statale/parastatale o privato che raccoglie e gestisce contributi economici al fine di fornire servizi previdenziali.
· Coefficiente di trasformazione: Coefficiente stabilito in relazione all’età del dipendente alla data di decorrenza della pensione usato per effettuare il calcolo delle pensioni col sistema contributivo.
· Contribuzione obbligatoria: Quota parte versata dal datore di lavoro all’ente previdenziale in base ad aliquote contributive proporzionali alla retribuzione percepita dal lavoratore.
· Contribuzione figurativa: Quota parte riconosciuta gratuitamente dalla legge per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria (Es.: anni di servizio militare).
· Contribuzione da riscatto: Quota parte riconosciuta onerosamente e su domanda dell’interessato per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria (Es.: riscatto anni laurea).
· Montante contributivo individuale: Rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni di lavoro “attivo”.
· Pensione di vecchiaia: Prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno a) raggiunto l’età stabilita dalla legge; b) perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta; c) cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione.
· Pensione di anzianità: Prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
· Previdenza: Forma di accantonamento economico, obbligatorio o volontario, collettivo o individuale, effettuato durante il periodo lavorativo, mirante a coprire le necessità economiche del periodo post-lavorativo.
· Ricongiunzione (o ricongiungimento): Forma di unificazione onerosa presso un unico ente dei periodi contributivi maturati presso diverse casse pensionistiche non coincidenti e di per sé non sufficienti a maturare la pensione. Permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad un’altra, che verranno quindi utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti.
· Sistema a Capitalizzazione: Sistema che si basa sulla sottrazione volontaria e personale di una quota economica e consegna di questa ad un ente che ne cura una gestione di lungo periodo allo scopo di maturare il portafoglio pensionistico del singolo lavoratore.
· Sistema a Ripartizione: Sistema che si basa sulla sottrazione di una quota economica da un soggetto (giovane) e consegna di questa ad un ente che la distribuirà ad un altro soggetto (anziano) al fine di provvedere al mantenimento di quest’ultimo [Solidarietà Intergenerazionale].
· Sistema Contributivo: Sistema usato per effettuare il calcolo delle pensioni da corrispondere al lavoratore che presenta domanda di entrata in quiescenza, basandosi sui contributi versati nel corso del periodo lavorativo ed in relazione a coefficienti di trasformazione predefiniti.
· Sistema Retributivo: Sistema usato per effettuare il calcolo delle pensioni da corrispondere al lavoratore che presenta domanda di entrata in quiescenza, basandosi sulle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore.
· Totalizzazione: Forma di accumulo e valorizzazione degli anni contributivi maturati presso diverse casse pensionistiche, non coincidenti e di per sé non sufficienti a maturare la pensione. I contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l’ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa. Non è onerosa, purché siano stati maturati un minimo di 6 anni di contributi presso la stessa cassa (al di sotto di questa soglia temporale, è comunque possibile effettuare il ricongiungimento a pagamento). Al momento del pensionamento, il lavoratore che ha versato contributi presso più gestioni pensionistiche può cumulare, quindi, tutti i contributi versati in periodi non coincidenti per ottenere un’unica pensione. Per totalizzare sono necessari alcuni requisiti relativi all’età (65 anni) e ad un periodo minimo di contribuzione (3 anni), non richiesti invece per la ricongiunzione.
· Trattamento di fine rapporto (TFR): Somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro. L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.