Inquadramento Previdenziale del Medico

Tutti i medici abilitati alla Professione, a partire dal momento in cui si iscrivono al corrispondente Albo Ordinistico, contribuiscono obbligatoriamente alla Quota A del Fondo Generale ENPAM. Inoltre, in funzione della tipologia lavorativa (autonoma, dipendente, subordinata, ecc.), i medici trovano un differente inquadramento previdenziale che può essere riassunto schematicamente come di seguito:

– rapporto di impiego presso Aziende Sanitarie Territoriali ed Ospedaliere o altre Pubbliche Amministrazioni (Ministero Salute, Assessorati Regionali Sanità, IRCCS, ecc.), con versamento contributivo alla Gestione ex-INPDAP dell’INPS;

– rapporto di dipendenza con una casa di cura o con strutture private, accreditate e non, con versamento all’INPS;

– regime di attività convenzionata con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale, con versamento ai Fondi Speciali dell’ENPAM;

– regime di attività autonoma libero professionale, con versamento alla “Quota B” del Fondo Generale ENPAM.

Le normative vigenti prevedono che i periodi coperti da contribuzione obbligatoria presso diverse gestioni pensionistiche (ad esempio, gestione ex-INPDAP dell’INPS), al fine del conseguimento del diritto alla pensione, potranno essere riuniti mediante l’istituto della ricongiunzione/totalizzazione contributiva. La ricongiunzione permette il trasferimento materiale dei contributi da una cassa e/o gestione ad altra, quindi tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della cassa presso la quale sono stati ricongiunti; è onerosa, ma può essere vantaggiosa. Nella totalizzazione, invece, i contributi restano accreditati presso le originarie casse e/o gestioni e pertanto l’ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole della cassa e/o gestione; è gratuita sopra i 6 anni, ma non è sempre conveniente. All’atto della presentazione della domanda di entrata in quiescenza, l’ultima cassa previdenziale di riferimento trasmette la pratica all’INPS, che provvede a collezionare tutti i contributi versati a vario livello nelle varie casse e poi provvede alla corresponsione della pensione.

Parallelamente alla previdenza obbligatoria, è fortemente consigliato di avviare il percorso previdenziale complementare al fine di compensare l’insufficiente pacchetto pensionistico che sarà restituito al giovane medico al termine del percorso lavorativo, a fronte dei contributi previdenziali versati negli anni. Tra i  sistemi pensionistici integrativi considerati più affidabili, si cita a titolo esemplificativo il Fondo Sanità www.fondosanita.it, fondo complementare senza finalità speculative che offre enormi vantaggi. Trattasi di un fondo di previdenza complementare collettiva a capitalizzazione (ovvero ciascun contribuente rimane titolare del patrimonio versato e del rendimento prodotto negli anni dagli investimenti) “chiuso”, cioè limitato alla categoria professionale degli esercenti le professioni sanitarie, e “multi comparto”, perché permette investimenti differenziati agli aderenti, in grado di soddisfare l’obiettivo di rendimento e la propensione al rischio del singolo, senza farlo pesare sugli altri.

Tutti i medici abilitati alla Professione, a partire dal momento in cui si iscrivono al corrispondente Albo Ordinistico, contribuiscono obbligatoriamente alla Quota A del Fondo Generale ENPAM.*

*Obbligatorietà della contribuzione

Art. 21 del D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 238
“Gli iscritti agli Albi sono tenuti all’iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all’Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria”.

Art. 1, comma 3 del D. Lg. 30 giugno 1994, n. 509
“Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”.

Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707
“Il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale il che impone di prescindere da elementi precipuamente soggettivi quali la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa remunerazione dell’assicurato. Tale principio solidaristico giustifica la obbligatorietà del contributo al solo presupposto del potenziale svolgimento dell’attività professionale, connesso all’iscrizione nel relativo albo. E’, pertanto, costituzionalmente legittimo l’art. 21 D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 nella parte in cui prescrive l’obbligo per tutti i medici iscritti all’albo, senza esenzione per quelli che svolgono attività ospedaliera a tempo pieno, del pagamento dei contributi E.N.P.A.M.”.

Sentenza Corte Costituzionale 17 marzo 1995, n. 88
“La struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali delle categorie professionali giustifica l’onere di contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all’ordine professionale, ancorché dipendenti di un ente in ragione del solo potenziale esercizio dell’attività professionale connesso con l’iscrizione all’albo”.

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