A norma di legge il riscatto degli anni di laurea può essere fatto, seppur a titolo particolarmente oneroso. Nel particolare, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha modificato l’art. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha inteso favorire i giovani neolaureati, dando loro la possibilità di riscatto ai fini previdenziali presso l’INPS dei corsi universitari di studio. Purtroppo, nei fatti per i giovani medici la norma è al momento di difficile applicazione, in quanto gran parte degli interessati, essendo già iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza, cioè alla “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale della Fondazione ENPAM, in virtù dell’iscrizione all’Albo professionale, non è in possesso del requisito soggettivo previsto dalla legge.
Ulteriore criticità è data dalla precaria regolamentazione della valorizzazione dei periodi riscattati secondo tale nuova disciplina, all’atto del loro eventuale trasferimento presso l’ENPAM, Ente privatizzato, al quale i professionisti saranno successivamente iscritti in caso esercitassero attività libero professionale ovvero convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. La norma in questione, infatti, fa espresso riferimento alle regole del sistema contributivo, mentre l’ENPAM su tali gestioni adotta un sistema di calcolo retributivo-reddituale.